2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/32
Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Paul Alfons Rehbein/UAMI — Hervé Dias Martinho e Manuel Dias Martinho (Outburst)
(Causa T-214/08)
(2008/C 197/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Germania) (rappresentante: avv. T. E. Lampel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Trévise, Francia)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008 nel procedimento R 1261/2007-2; e
—
condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Outburst» per prodotti delle classi 16, 18 e 25 — domanda n. 4 318 333
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio nazionale denominativo «Outburst» per prodotti della classe 25 — registrazione tedesca n. 399 40 713
Decisione della divisione di opposizione: rigetto totale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché il marchio nazionale anteriore sarebbe stato seriamente utilizzato per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato; violazione dell'art. 76, n. 1, lett. f), del suddetto regolamento, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omesso di prendere in considerazione l'attestazione dell'amministratore delegato della ricorrente; violazione dell'art. 74, n. 2, dello stesso regolamento e della regola 22, nn. 1 e 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), poiché gli ulteriori elementi di prova forniti nella fase del procedimento di opposizione sarebbero ammissibili e avrebbero dovuto essere presi in considerazione per valutare il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione; violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, poiché la commissione di ricorso avrebbe considerato prove relative all'uso prodotte dopo la scadenza del termine.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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