30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/46
Ricorso proposto il 12 giugno 2008 — Iranian Tobacco/UAMI — AD Bulgartabac (Bahman)
(Causa T-223/08)
(2008/C 223/81)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Iranian Tobacco Company (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. M. Beckensträter)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AD Bulgartabac Holding (Sofia, Bulgaria)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della prima commissione di ricorso 10 aprile 2008 — procedimento R 709/2007-1, notificata il 15 aprile 2008;
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condannare l'interveniente alle spese ripetibili comprese le spese del procedimento principale e quelle del convenuto.
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In subordine, previo annullamento delle decisioni 10 aprile 2008 e 7 marzo 2007 — 1415C — accertare che la domanda dell'interveniente 8 novembre 2005 era irricevibile.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: marchio figurativo «Bahman» per merci della classe 34 (marchio comunitario n. 427 336).
Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: AD Bulgartabac Holding.
Decisione della divisione di annullamento: Dichiarazione di decadenza del marchio comunitario interessato.
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso della ricorrente.
Motivi dedotti: Le condizioni di ammissibilità dell'istanza della AD Bulgartabac Holding che avrebbero dovuto essere esaminate d'ufficio sarebbero rimaste ignorate in violazione del diritto comunitario, del regolamento (CE) n. 40/94 (1) e di altri principi processuali.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).
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