15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/64
Ricorso proposto il 18 giugno 2008 — Batchelor/Commissione
(Causa T-250/08)
(2008/C 209/113)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister, e D. Reymond, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
—
annullare la decisione negativa implicita, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento relativo all'accesso, che si ritiene essere stata adottata dalla Commissione europea il 9 aprile 2008 e la decisione negativa esplicita adottata dalla Commissione il 16 maggio 2008, decisioni relative a una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);
—
condannare la Commissione a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente in relazione al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE è diretto contro il silenzio-rifiuto della Commissione 9 aprile 2008 e la sua decisione esplicita 16 maggio 2008, decisioni adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) («il regolamento sull'accesso»), con le quali la Commissione ha respinto la richiesta di accesso ai documenti presentata dal ricorrente relativamente alla notifica di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 bis, della direttiva del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola l'art. 253 CE e gli artt. 7, n. 1, e 8, n. 1, del regolamento sull'accesso e pertanto è viziata da violazione di un requisito procedurale sostanziale in quanto non avrebbe motivato sufficientemente il rifiuto di accesso ai documenti richiesti. Il ricorrente sostiene inoltre che negando l'accesso ai documenti richiesti, la decisione impugnata viola l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso. In particolare, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il regolamento sull'accesso dichiarando che si applicano le eccezioni di cui all'art. 4, n. 3, secondo comma e all'art. 4, n. 2, secondo e terzo trattino, dello stesso regolamento e, infine, che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 6, del regolamento sull'accesso non fornendo alcuna motivazione in merito al rifiuto di accesso parziale ai documenti richiesti.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
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