15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/64
Ricorso proposto il 26 giugno 2008 — Tipik/Commissione
(Causa T-252/08)
(2008/C 209/114)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tipik Communication Agency SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti avv.ti E. Gillet, L. Levi e C. Dubois)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della Commissione, di data ignota, con cui è stato deciso il rigetto dell'offerta depositata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di assegnazione dell'appalto di servizi relativi segnatamente al sito internet EUROPA (PO/2007-31/C2);
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annullare la decisione della Commissione, di data ignota, con cui è stato deciso di aggiudicare il detto appalto al consorzio guidato dalla società European Service Network;
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condannare la convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa dell'adozione di tali decisioni regolari, danno che ammonta a EUR 5 063 773,29, importo che deve essere maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla pronuncia della sentenza del Tribunale sino a completo pagamento. Il tasso degli interessi di mora da applicare deve essere calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di tre punti;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione di rigettare la sua offerta presentata nell'ambito della gara per l'appalto intitolato «Comunicazione via Europa — il sito web ufficiale dell'Unione europea e altri prodotti di comunicazione ed informazione stampati o in formato elettronico gestiti dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione europea— assistenza alla traduzione, editoriale, grafica e tecnica alla progettazione, produzione e manutenzione» (GU 2007, S 193-234221), nonché la decisione di aggiudicare l'appalto al consorzio guidato dalla European Service Network. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno asseritamente causato dagli errori commessi dalla Commissione.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, in via principale, che la Commissione avrebbe dovuto escludere il consorzio guidato dalla European Service Network dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto, in quanto uno dei membri di tale consorzio era stato dichiarato gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali nell'ambito di un appalto a destinazione dei servizi dell'OPOCE simili a quelli costituenti l'oggetto dell'appalto di cui trattasi.
In via subordinata, la ricorrente fa valere che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'esaminare l'offerta depositata dal consorzio guidato dalla European Service Network attribuendo a quest'ultimo il medesimo punteggio della ricorrente per il criterio qualitativo, mentre essa non aveva alcuna certezza quanto alla capacità di detto consorzio di fornire soluzioni tecniche soddisfacenti sul tale punto.
La ricorrente sostiene che tali l'irregolarità possono far insorgere la responsabilità della Commissione che ha, da una parte, commesso un errore e, dall'altra, violato gravemente e manifestamente i limiti posti al suo potere discrezionale.
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