25.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 272/28
Impugnazione proposta il 16 luglio 2008 da P. Longinidis avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop
(Causa T-283/08 P)
(2008/C 272/54)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Pavlos Longinidis (rappresentanti: avv.ti P. Giatagantzidis e S. Stavropoulou)
Altra parte nel procedimento: Cedefop
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica delle Comunità europee 24 aprile 2008, causa F-74/06, Pavlos Longinidis/Cedefop;
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annullare la decisione della direttrice del Cedefop 30 novembre 2005 che pone fine al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 4 marzo 2003 con il ricorrente e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;
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annullare la decisione della direttrice del Cedefop 11 novembre 2005 di modifica della composizione della commissione di ricorso del Cedefop e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;
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annullare la decisione della commissione di ricorso del Cedefop 24 maggio 2006 con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente del 28 febbraio 2006 e qualsiasi altro atto connesso dell'amministrazione;
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accogliere il ricorso del ricorrente del 19 giugno 2006;
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condannare il Cedefop a tutte le spese relative al giudizio in primo grado e all'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso in primo grado, il ricorrente ha chiesto, tra l'altro, l'annullamento della decisione della direzione del Cedefop che ha posto fine al suo contratto di lavoro a tempo indeterminato. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del Tribunale della funzione pubblica 24 aprile 2008.
In sede d'impugnazione il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova, in quanto è stata fondata su elementi che non sono stati dimostrati. In particolare, nell'esaminare l'argomento del convenuto, secondo cui i motivi di licenziamento sono stati comunicati oralmente al ricorrente durante l'incontro del 23 novembre 2005, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto in quanto ha modificato l'oggetto della prova.
Inoltre, il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata non è sufficientemente motivata. In particolare, asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato sufficientemente il suo giudizio in merito al fatto che il ricorrente sarebbe stato informato dal Cedefop in modo rituale e sufficiente dei motivi del suo licenziamento, così come non ha fornito precisazioni relative al complesso dei fatti che ha ritenuto conducessero al suo licenziamento.
Infine, il ricorrente sostiene che il suo reclamo del 28 febbraio 2006 contro la decisione di licenziamento non è stato giudicato dalla commissione di ricorso del Cedefop in modo oggettivo ed imparziale.
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