11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/15
Ricorso proposto il 5 agosto 2008 — Parfums Christian Dior/UAMI — Consolidates Artists (MANGO adorably)
(Causa T-308/08)
(2008/C 260/28)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Parfums Christian Dior SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti E. Cornu, D. Moreau e F. de Visscher)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists B.V. (Rotterdam, Paesi Bassi)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 maggio 2008 nel procedimento R 1162/2007-2; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «MANGO adorably» per prodotti della classe 3
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione francese n. 33 209 849 del marchio denominativo «ADIORABLE» per prodotti della classe 3; registrazione francese n. 94 536 564 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 811 001 del marchio denominativo «ADIORABLE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3; registrazione internazionale n. 687 422 del marchio denominativo «J'ADORE» per vari prodotti, tra cui prodotti della classe 3
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), e 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che non sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati e che l'uso del marchio richiesto non traesse un indebito vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori, in base all'errata argomentazione che i marchi considerati non sono sufficientemente simili ai sensi delle due disposizioni normative.
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