11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/16
Ricorso proposto il 4 agosto 2008 — G-Star Raw Denim/UAMI — ESGW Holdings (G Stor)
(Causa T-309/08)
(2008/C 260/29)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. G. Vos)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESGW Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2008 nel procedimento R 1232/2007-1;
—
negare la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 4 195 368; e
—
condannare il convenuto alle spese
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «G Stor» per prodotti della classe 9
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione nei paesi del Benelux n. 545 551 del marchio denominativo «G-STAR» per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 445 401 del marchio misto, denominativo e figurativo, «G-STAR» per prodotti delle classi 9 e 25; registrazione comunitaria n. 3 444 262 del marchio denominativo «G-Star» per prodotti delle classi 9 e 25; marchio molto noto in passato «G-Star», tutelato in vari Stati per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 444 171 del marchio «G-STAR RAW DENIM» per prodotti della classe 9 e 35; marchio olandese G-Star International B.V.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione nella sua interezza
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato criteri errati nel valutare la necessaria somiglianza tra i marchi interessati e il necessario pregiudizio ai marchi anteriori. Oltre a ciò, la commissione di ricorso non avrebbe altresì valutato correttamente i fatti rispetto al suddetto giudizio.
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