25.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 272/41
Ricorso proposto il 18 agosto 2008 — Batchelor/Commissione
(Causa T-342/08)
(2008/C 272/82)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Edward Wiliam Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister e D. Reymond, lawyer)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione negativa implicita, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento sull'accesso, che si ritiene essere stata adottata dalla Commissione europea l'11 giugno 2008, e le decisioni negative esplicite della Commissione 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, attinenti ad una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);
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condannare la Commissione a sostenere le proprie spese e le spese del ricorrente in relazione al presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 230, n. 4, [CE] è diretto contro la decisione implicita negativa della Commissione dell'11 giugno 2008 e le decisioni negative esplicite 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) (in prosieguo: «il regolamento sull'accesso»), con le quali la Commissione ha respinto la richiesta del ricorrente di accedere ai documenti inviati e ricevuti dalle autorità belghe in relazione alla notifica di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (2), nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (3).
Il ricorrente sostiene che la mancanza di un'adeguata e sufficiente motivazione da parte della Commissione nel negare la consultazione dei documenti richiesta costituisce una violazione dell'art. 253 CE e dell'art. 8, n. 1, del regolamento sull'accesso, e che la decisione impugnata, di conseguenza, è viziata da una violazione di un requisito procedurale sostanziale ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.
Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso, applicando in modo errato le eccezioni ammesse per negare l'accesso ai documenti richiesti, e che, di conseguenza, la decisione impugnata è viziata da una violazione del Trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.
(1) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).
(2) GU 1989 L 298, pag. 23.
(3) GU 1997 L 202, pag. 60.
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