20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/30
Ricorso proposto il 15 settembre 2008 — Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione
(Causa T-396/08)
(2008/C 327/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (rappresentanti: avv.ti T. Müller-Ibold e T. Graf)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti:
—
annullare l'art. 1, n. 1, della decisione della Commissione 2 luglio 2008, C(2008) 3178 def., nel procedimento in materia di aiuti di stato C 18/07; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso di annullamento è diretto contro la decisione della Commissione europea 2 luglio 2008, C(2008) 3178 def., nel procedimento in materia di aiuti di stato C 18/07, in quanto essa dichiara incompatibile con il mercato comune una parte significativa degli aiuti notificati destinati alla formazione che il Freistaat Sachsen ed il Land Sachsen-Anhalt volevano concedere al servizio di corriere espresso dell'impresa DHL.
Nel dettaglio il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt deducono i seguenti motivi di ricorso.
In primo luogo i ricorrenti lamentano che la Commissione ha negato l'autorizzazione per una parte significativa dell'aiuto di stato notificato in quanto gli aiuti destinati alla formazione non sarebbero «necessari» per la realizzazione delle misure formative in questione. Istituendo una valutazione generale della necessità nel singolo caso come condizione per l'autorizzazione dell'aiuto notificato la Commissione violerebbe il disposto vincolante del regolamento (CE) n. 68/2001 (1) e infrangerebbe il principio della parità di trattamento e la tutela del legittimo affidamento. I criteri di esame stabiliti dal regolamento sarebbero vincolanti anche per aiuti al di sopra della soglia di esenzione.
La tesi della Commissione, che fa dipendere l'autorizzazione dell'aiuto destinato alla formazione notificato dalla sua necessità, sarebbe in secondo luogo giuridicamente errata anche perché ignorerebbe illegittimamente le ricadute positive sul mercato delle misure formative supportate dall'aiuto notificato. Siffatte ricadute sul mercato sarebbero di per sé sufficienti a giustificare la compatibilità con il mercato comune degli aiuti di stato destinati alla formazione notificati.
In terzo luogo, la Commissione giungerebbe erroneamente alla conclusione che manchi il necessario effetto di incentivazione dell'aiuto in relazione alla scelta del luogo. Gli aiuti destinati alla formazione sarebbero realmente necessari poiché avrebbero influito sulla scelta della DHL di Lipsia/Halle come luogo di formazione e la DHL non avrebbe condotto altrimenti in tali città le sue azioni formative. Inoltre, sarebbe inesatta l'affermazione della Commissione che anche in altri luoghi si sarebbero presentati costi comparabili per la formazione.
In quarto luogo, nell'esaminare la necessità, la Commissione si sarebbe basata su criteri inadeguati. In particolare la Commissione avrebbe adottato criteri soggettivi che trascenderebbero una necessità oggettiva. In più la Commissione nel suo esame farebbe riferimento a disposizioni di legge relative a misure formative, ciò che svantaggerebbe fortemente Stati membri con un sistema di piani di formazione prestabiliti per legge.
In quinto luogo la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 68, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, GU L 10, pag. 20; modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004, GU L 63, pag. 20 e dal regolamento (CE) n. 1976/2006, GU L 368, pag. 85.
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