20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/31
Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — MIP Metro/UAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)
(Causa T-407/08)
(2008/C 327/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008, procedimento R 387/2007-1, in quanto in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e respingere la domanda di marchio comunitario n. 37 405 29 «Metromeet»;
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di opposizione ed il procedimento di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: CBT Comunicación Multimedia, SL
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Metromeet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41 — Domanda n. 3 740 529
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale «METRO» e il marchio denominativo «meeting metro» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe il rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.
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