20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/33
Ricorso proposto il 1o ottobre 2008 — AKM/Commissione
(Causa T-432/08)
(2008/C 327/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Staatlich genehmigte Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger reg. Gen. mbH (AKM) (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti H. Wollmann e F. Urlesberger)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della Commissione in relazione alla AKM ai sensi dell'art. 231, n. 1, CE;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso ha ad oggetto la decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3435 def., nel caso COMP/C2/38.698 — CISAC, in cui la Commissione ha dichiarato incompatibili con l'art. 81 CE e con l'art. 53 dell'accordo SEE pratiche concordate legate alla reciproca concessione di diritti musicali d'autore tra società di gestione appartenenti alla International Confederation of Societies of Authors and Composers (Confederazione Internazionale delle Società degli Autori e Compositori — CISAC).
La ricorrente chiede che la decisione venga annullata in quanto la Commissione ha dichiarato che la AKM — inserendo nei suoi accordi di reciprocità le limitazioni all'affiliazione di cui all'art. 11, n. 2, del contratto tipo CISAC ovvero operando de facto limitazioni dell'affiliazione nonché coordinando la delimitazione territoriale delle licenze — ha violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE e ha ordinato alla AKM di porre fine a tali infrazioni.
A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.
La ricorrente afferma, innanzitutto, che la Commissione ha ricostruito in modo errato i fatti in relazione all'applicazione da parte della AKM di limitazioni dell'affiliazione. La Commissione non avrebbe addotto prove che confermino la reale applicazione di una tale limitazione da parte della AKM. Al contrario, la Commissione avrebbe ignorato elementi che indicano che la AKM persegue una «politica aperta di affiliazione». Inoltre, la Commissione avrebbe trascurato il fatto che le clausole di affiliazione precedentemente in vigore nei contratti di reciprocità della AKM sono state almeno implicitamente disapplicate e non sarebbero più contenute nei contratti di reciprocità conclusi dalla AKM.
In aggiunta, l'art. 3 della decisione della Commissione, con cui la Commissione contesta alla AKM di aver «violato l'art. 81 CE e l'art. 53 dell'accordo SEE coordinando i limiti territoriali così da limitare la validità di una licenza al territorio nazionale della rispettiva società di gestione collettiva», contrasterebbe con la motivazione. Nel dispositivo della decisione mancherebbe, in particolare, una limitazione alle forme di diffusione (satellite, internet e cavo) che la Commissione tratta nelle sue considerazioni.
In più le esistenti limitazioni territoriali delle licenze nei contratti di reciprocità della AKM non sarebbero il risultato di una pratica concordata. Per provare l'esistenza di una consapevole concertazione delle pratiche la Commissione fondamentalmente si sarebbe richiamata solamente al fatto che i contratti di reciprocità delle società di gestione europee, di fatto, seguono un sistema uniforme. Tale comportamento parallelo troverebbe la propria spiegazione con certezza in strutture di mercato tramandatesi storicamente e nel quadro normativo che disciplina l'attività delle società di gestione.
Infine, la decisione della Commissione violerebbe il principio di tassatività in quanto dall'art. 4, n. 2, della decisione non risulterebbe chiaramente il significato della richiesta «di rivedere» certe clausole contrattuali.
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