6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/53
Ricorso presentato il 10 ottobre 2008 — Commissione/Acentro Turismo
(Causa T-460/08)
(2008/C 313/94)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig. A. Aresu, agente, sig. A. Caeiros, agente)
Convenuta: Acentro Turismo SpA (Milano, Italia)
Conclusioni della ricorrente
La Commissione auspica che il Tribunale voglia:
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Condannare la società Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro in sorte capitale.
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Condannare la detta società al pagamento della somma di 2 278,55 Euro a titolo di interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, nonché al pagamento di interessi di mora che scadranno dopo la data di deposito del presente ricorso e fino alla data dell'effettivo pagamento del capitale, da quantificarsi ulteriormente in funzione del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
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Condannare la detta società al pagamento degli interessi moratori sui predetti interessi di mora scaduti alla data di deposito del presente ricorso, da quantificarsi ulteriormente in funzione della data di pagamento dei predetti interessi nonché del saggio d'interesse stabilito dalla legge italiana.
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Condannare la detta società al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
Col presente ricorso la Commissione europea, in qualità di rappresentante della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), chiede al Tribunale la condanna della società di diritto italiano Acentro Turismo S.p.A. al pagamento della somma di 13 497,46 Euro, maggiorata degli interessi di mora, dovuta in base alle regole di esecuzione previste dal contratto di prestazione di servizi n. 349-90-04 TL ISP I, concluso nel 1990 e mirante all'attribuzione alla detta società delle funzioni di agenzia di viaggio del sito di Ispra.
La Commissione sostiene a questo riguardo che la società Acentro non ha onorato due fatture, emesse dalla Commissione stessa in base all'articolo 8 del contratto litigioso e che l'esistenza di questo credito sarebbe sufficientemente dimostrata in relazione al contenuto di questo contratto, apparendo dunque il credito in questione certo, liquido ed esigibile.
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