10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/39
Ricorso proposto il 10 novembre 2008 — adidas/UAMI — Patrick Holding (rappresentazione di una scarpa con due strisce)
(Causa T-479/08)
(2009/C 6/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: V. von Bomhard, A. Renck, lawyers e I. Fowler, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danimarca)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 agosto 2008 (procedimento R 849/2007-2); e
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Condannare il convenuto alle spese o, nel caso che la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto, condannare entrambe le parti in solido alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che raffigura una scarpa con due strisce, per prodotti rientranti nelle classi 18, 25 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 39 950 559, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 623, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 624, per prodotti rientranti nella classe 25; il marchio figurativo tedesco che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 897 134, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 944 624, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 034, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 035, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 036, per prodotti rientranti nella classe 25; designazione tedesca del marchio figurativo internazionale n. di registrazione 391 692, che raffigura una scarpa con tre strisce n. di registrazione 414 037, per prodotti rientranti nella classe 25.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto del marchio comunitario interessato nella sua interezza.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione.
Motivi dedotti: violazione delle regole 16, n. 3, 17, n. 2, e 20, n. 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), nonché dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non abbia adempiuto ai requisiti di traduzione e, pertanto, non abbia adeguatamente dimostrato la validità, l'esistenza e la portata dei marchi anteriori dedotti, con riferimento in particolare al marchio tedesco n. 39 950 559.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).
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