10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/40
Ricorso presentato il 5 novembre 2008 — Alisei/Commissione
(Causa T-481/08)
(2009/C 6/79)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Alisei ONG (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, S. Gobbato, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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annullare la decisione della Commissione del 19 agosto 2008 (rif. AIDCO/G2/ML V D (2008) — 8449);
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condannare la Commissione al risarcimento dei danni;
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condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente, un'organizzazione non governativa attiva nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell'aiuto umanitario si oppone alla decisione della Convenuta, per la quale veniva confermata la correttezza della procedura, iniziata nel giugno 2006, di verifica contabile di una serie di contratti con essa stipulati e della conseguente sospensione dei pagamenti. La Commissione trasmetteva, inoltre, un rapporto finale di Ernst & Young, informando la ricorrente che tale rapporto costituiva una base tecnica affidabile circa le conseguenze da trarre, ed in particolare l'avvio di una procedura di recupero per una somma complessiva di 4 750 121 EUR.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:
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La violazione dei principi di buona amministrazione e diligenza nell'azione amministrativa, nella misura in cui la ricorrente è stata coinvolta in un procedimento amministrativo con una natura e una modalità di esecuzione ben determinate, per poi venire a conoscenza che il procedimento aveva, in realtà, caratteristiche (in termini di scopo e di esecuzioni) profondamente diverse da quelle inizialmente comunicate. Più in particolare, la Convenuta sarebbe responsabile per avere, inizialmente, deciso di avviare una procedura di revisione contabile da effettuarsi attraverso un audit, per poi accettare le conclusioni ottenute attraverso una diversa modalità di revisione, nota come «procedura concordata», di cui la ricorrente non sarebbe stata mai informata.
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La violazione delle norme in tema di prescrizione, nei limiti in cui la decisione stabilisce il recupero indiscriminato di somme che non avrebbero potuto essere oggetto di recupero in forza dell'avvenuta prescrizione del diritto della Convenuta di chiederne la restituzione.
La ricorrente fa anche valere la violazione dei suoi diritti della difesa, nonché del principio di proporzionalità.
Infine, la ricorrente chiede che la Commissione venga chiamata a risarcire il danno da essa sofferto.
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