24.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 19/30
Ricorso proposto l'11 novembre 2008 — Giordano Enterprises/UAMI — José Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO)
(Causa T-483/08)
(2009/C 19/58)
Lingua del ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Giordano Enterprises Ltd (Jalan Merdeka, Malesia) (rappresentante: avv. M. Nentwig)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: José Dias Magalhães & Filhos Lda (Arrifana, Portogallo)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 luglio 2008 (procedimento R 1864/2007-2), in quanto respinge il ricorso della ricorrente; e
—
condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «GIORDANO» per prodotti compresi nelle classi 18 e 25
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo portoghese «GIORDANO» registrato con il numero 322 534 per prodotti compresi nella classe 25
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione là dove accoglie l'opposizione per prodotti della classe 18 e rigetto del ricorso per la restante parte
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, perché tra i marchi in conflitto non sussisterebbe il rischio di confusione rilevato dalla commissione di ricorso; violazione dell'art. 42 del regolamento del Consiglio n. 40/94 nonché della regola 15 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), perché erroneamente la commissione di ricorso avrebbe fondato la propria decisione sull'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento del Consiglio n. 40/94, atteso che l'opposizione della controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era basata solamente sull'art. 8, n. 1, lett. b), del detto regolamento.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).
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