7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/45
Ricorso proposto il 28 novembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)
(Causa T-522/08)
(2009/C 32/87)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bercovitz Álvarez)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mary Quant Ltd (Birmingham, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
—
Annullare i punti 1 e 3 della decisione impugnata e sostituire quest'ultima con altra decisione in cui si consenta la registrazione del marchio comunitario n. 3.291.234 per tutti i prodotti richiesti appartenenti alla classe 3 della Nomenclatura (ivi inclusi «saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli») e condannare la MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd. alle spese del procedimento di opposizione, e
—
condannare il convenuto e ogni altro interveniente alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che riproduce un fiore rosa con centro giallo, su sfondo verde chiaro recante la dicitura AGATHA RUIZ DE LA PRADA (domanda di registrazione n. 3.291.234), per prodotti appartenenti alle classi 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 e 28.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo che riproduce un fiore nero, con centro dello stesso colore delimitato da un cerchio bianco: marchi britannici, per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 e 26, e marchio comunitario per prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25 e 26.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.
Motivi dedotti: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario.
Full & Egal Universal Law Academy