7.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 32/46
Ricorso proposto il 1o dicembre 2008 — Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Mary Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)
(Causa T-523/08)
(2009/C 32/88)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: R. Bercovitz Álvarez, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mary Quant Cosmetics Japan, Ltd (Tokio, Giappone)
Conclusioni della ricorrente
—
annullare i punti 1 e 3 della decisione impugnata e sostituirli con una diversa decisione che conceda la registrazione del marchio comunitario n. 3.291.234 per tutti i prodotti richiesti alla registrazione che sono contemplati nella classe 3 della classificazione di Nizza (ove sono inclusi: «saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli»), condannare alle spese del procedimento di opposizione la MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd., e
—
condannare alle spese del presente procedimento la convenuta, nonché chiunque intervenga suo sostegno.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo che rappresenta un fiore rosa magenta con centro giallo, sopra uno sfondo verde chiaro recante la menzione AGATHA RUIZ DE LA PRADA (numero di registrazione: 3.291.234) per prodotti, tra l'altro, delle classi 3, 5, 14 e 21
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MARY QUANT Cosmetics Japan Ltd.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio figurativo che rappresenta un fiore nero con un centro dello stesso colore recante un contorno bianco: marchi inglesi, per prodotti delle classi 3 e 5, nonché marchio comunitario per prodotti delle classi 3 e 21.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso.
Motivi dedotti: illegittima applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario.
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