7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/30
Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — RWE e RWE Dea/Commissione
(Causa T-543/08)
(2009/C 55/56)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: RWE AG (Essen, Germania), RWE Dea AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Stadler e M. Röhrig)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
—
Annullare l'art. 1 della decisione nella parte in cui si dichiara che le ricorrenti hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo SEE;
—
annullare l'art. 2 della decisione nella parte in cui è stata inflitta alle ricorrenti, solidalmente, un'ammenda dell'importo di 37 440 000 EUR;
—
in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta solidalmente alle ricorrenti all'art. 2 della decisione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui le ricorrenti, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono tre motivi.
Con il primo motivo le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1/2003 (1) applicando erroneamente, sotto il profilo giuridico, la nozione di impresa a danno delle ricorrenti. La convenuta avrebbe considerato le ricorrenti responsabili delle infrazioni della preesistente DEA Mineraloel AG e — successivamente alla trasformazione della società in un'impresa comune con la Shell — della Shell & Dea Oil GmbH e, perciò, inflitto un'ammenda, senza aver provato l'esistenza di un'unità economica.
In subordine, con il secondo motivo, le ricorrenti deducono che la convenuta non avrebbe applicato correttamente la comunicazione sul trattamento favorevole del 2002 e avrebbe così violato il principio della parità di trattamento, non avendo esteso alle ricorrenti i benefici della richiesta di trattamento favorevole presentata dalla Shell per il commercio della cera di paraffina della preesistente DEA Mineraloel AG e della Shell & Dea Oil GmbH. In tal modo, la convenuta contraddirebbe la sua stessa tesi secondo cui proprio tale commercio con la cera di paraffina nel periodo dal 3 settembre 1992 al 30 luglio 2002 sarebbe stato parte della medesima unità economica costituita dalle ricorrenti. Applicando correttamente la comunicazione sul trattamento favorevole, la convenuta avrebbe dovuto rimettere completamente alle ricorrenti l'eventuale ammenda.
In subordine, con il terzo motivo, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe violato principi fondamentali che disciplinano la determinazione dell'ammenda, in particolare i principi della parità di trattamento e della proporzionalità e, così facendo, avrebbe violato l'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003. La convenuta avrebbe applicato erroneamente gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, determinando il fatturato relativo alla restrizione della concorrenza sulla base di un periodo di riferimento non sufficientemente rappresentativo e, quindi, avrebbe determinato un importo di base sproporzionato rispetto alla gravità dell'infrazione addebitata alle ricorrenti e trattato iniquamente le ricorrenti rispetto ad altri partecipanti, ivi inclusa la Shell.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
Full & Egal Universal Law Academy