7.3.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/32
Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione
(Causa T-550/08)
(2009/C 55/59)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Itzen e J. Ziebarth)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
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in subordine, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
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condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1o ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi.
Nel primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e dei diritti della difesa, in quanto già la valutazione delle prove operata dalla Commissione nella decisione impugnata non farebbe effettivamente intendere quale concreta partecipazione le debba essere addebitata. L'istruttoria cumulativa della Commissione riguarda, oltre alla ricorrente, anche altre società, del cui operato essa non è tenuta a farsi carico. In considerazione della mancanza di chiarezza nella produzione delle prove sussiste una violazione dei diritti di difesa, poiché la Commissione è tenuta ad indicare chiaramente ed inequivocabilmente la partecipazione imputata alle singole imprese e le relative conseguenze.
La ricorrente sostiene, inoltre, di non aver concorso ad alcuna infrazione dell'art. 81 CE. Non solo formalmente la Commissione non avrebbe svolto una regolare attività istruttoria, bensì, in subordine, anche dall'esame sostanziale delle prove risulterebbe che nessuna accusa nei confronti della ricorrente è stata confermata. Né gli incontri dettagliatamente descritti né i documenti giustificativi, presi a tal fine in considerazione, nel quadro dell'istruttoria porterebbero a concludere che sussistano violazioni della normativa in materia di intese da parte della ricorrente. Questo vale, in particolare, anche considerando la circostanza che nei confronti della ricorrente è stato contestato ab inizio solo un addebito di portata ridotta. Tale circostanza non sarebbe però stata considerata nell'istruttoria, bensì sarebbero state assunte prove anche a discapito della ricorrente, le quali potrebbero provare eventualmente infrazioni da parte di terzi, a cui la ricorrente non avrebbe partecipato.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere la prescrizione. Già agli inizi del 2000 essa avrebbe trasferito l'attività di distribuzione in oggetto ad un'altra società, così che le prime misure di interruzione della prescrizione nella primavera del 2005 non potrebbero più determinare la perseguibilità di una vecchia infrazione.
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