Causa T‑12/08 P-RENV-RX-AJ
M
contro
Agenzia europea per i medicinali (EMA)
«Gratuito patrocinio»
Massime dell’ordinanza
Procedura — Termini di ricorso — Domanda di gratuito patrocinio
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 96, n. 4, e 121 quater, n. 1)
L’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale la presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda, dev’essere applicato per analogia al procedimento dinanzi al Tribunale a seguito di riesame e rinvio della Corte di giustizia, nel senso che il termine di cui all’art. 121 quater, n. 1, di detto regolamento di procedura è sospeso dalla presentazione di una domanda di gratuito patrocinio, depositata senza l’assistenza di un avvocato, sino alla data di notificazione dell’ordinanza che statuisce su tale domanda, al fine di assicurargli un effetto utile.
(v. punti 15-17)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
11 marzo 2010 (*)
«Gratuito patrocinio»
Nel procedimento T‑12/08 P‑RENV‑RX‑AJ,
M, ex agente temporaneo dell’Agenzia europea per i medicinali, residente in Broxbourne, Hertfordshire (Regno Unito), rappresentato dall’avv. Jean‑Noël Louis,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Agenzia europea per i medicinali (EMA), rappresentata dal sig. V. Salvatore e dalla sig.ra N. Rampal Olmedo, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura del Tribunale,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger (relatore), presidente, J. Azizi, N.J. Forwood, O. Czúcz e dalla sig.ra I. Pelikánová, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 gennaio 2010 il ricorrente, il sig. M, ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 95 del regolamento di procedura del Tribunale, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale a seguito della sentenza della Corte 17 dicembre 2009, causa C‑197/09 RX-II, Réexamen M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta), con la quale quest’ultima, dopo aver dichiarato che la sentenza del Tribunale 6 maggio 2009, causa T‑12/08 P, M/EMEA (non ancora pubblicata nella Raccolta) pregiudicava l’unità e la coerenza del diritto comunitario, annullava i punti 3 e 5 del dispositivo della sentenza M/EMEA, cit., e rinviava la causa dinanzi al Tribunale.
2 A sostegno di questa domanda il ricorrente deduce che, dal 31 ottobre 2009, data in cui è terminato il periodo in cui egli ha beneficiato di indennità di disoccupazione mensili, egli non dispone di nessun’altra risorsa oltre il reddito di sua moglie [riservato] (1). Il ricorrente precisa che detto reddito serve a soddisfare le ordinarie necessità familiari [riservato].
3 Le disposizioni relative al gratuito patrocinio di cui agli artt. 94‑97 del regolamento di procedura si applicano al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 144 di detto regolamento.
4 In conformità all’art. 96, n. 1, del regolamento di procedura l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stata invitata a presentare al Tribunale le sue osservazioni in merito alla domanda del ricorrente. Essa non ha risposto nel termine impartito.
5 Ai sensi dell’art. 96, n. 2, del regolamento di procedura, la decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata mediante ordinanza dal presidente, che può rimettere la questione al Tribunale.
6 Nel caso di specie il presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale ha deciso di utilizzare tale facoltà.
7 Ai sensi dell’art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata a due condizioni, vale a dire, da un lato, che il ricorrente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, dall’altro, che la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
8 Nel caso di specie, con riferimento alla prima condizione, dagli elementi prodotti dal sig. M a sostegno della sua domanda risulta che egli si trova nell’incapacità, perlomeno parziale, di sostenere le spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio da parte di un avvocato, ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale a seguito della citata sentenza Réexamen M/EMEA.
9 Si deve inoltre ricordare che il Tribunale, nella citata sentenza M/EMEA, senza essere contraddetto dalla Corte nell’ambito del procedimento di riesame, non ha considerato manifestamente irricevibile o manifestamente infondata l’impugnazione presentata dal sig. M.
10 Poiché il sig. M. non chiede il gratuito patrocinio per presentare una nuova domanda, ma soltanto per far valere il suo punto di vista nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale a seguito della citata sentenza Réexamen M/EMEA, la seconda condizione per la concessione del gratuito patrocinio è soddisfatta.
11 Risulta dall’art. 96, n. 3, comma primo e secondo, del regolamento di procedura che, ove l’interessato, nella sua domanda di gratuito patrocinio, abbia egli stesso proposto un avvocato, con l’ordinanza che statuisce sulla domanda è designato tale avvocato per rappresentare l’interessato, a meno che la scelta da questi fatta non sia approvata.
12 Nel caso di specie il sig. M ha proposto che sia designato a rappresentarlo l’avv. Jean‑Noël Louis. Il Tribunale considera che nulla osta a tale designazione.
13 Ai sensi dell’art. 96, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, l’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare.
14 Nella fattispecie si deve ammettere il sig. M. al beneficio del gratuito patrocinio nei limiti di un importo pari a EUR 2 000, sulla base di documentazione giustificativa.
15 Ai sensi dell’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura, la presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notificazione dell’ordinanza che decide su tale domanda.
16 Occorre rammentare che, prima dell’introduzione di tale disposizione nel regolamento di procedura, il Tribunale aveva già dichiarato che, allo scopo di garantire un effetto concreto ad una domanda di gratuito patrocinio inoltrata senza l’assistenza di un avvocato, si doveva constatare che il fatto di presentare una siffatta domanda prima della proposizione del ricorso e entro i termini stabiliti a tal fine, determinava la sospensione del termine di ricorso fino alla data della notifica al richiedente dell’ordinanza che avrebbe statuito sulla domanda di gratuito patrocinio (ordinanza del Tribunale 14 gennaio 1993, causa T‑92/92 AJ, Lallemand-Zeller/Commissione, Racc. pag. II‑31).
17 Ne consegue che, nel caso di specie, l’art. 96, n. 4, del regolamento di procedura dev’essere applicato per analogia al procedimento dinanzi al Tribunale a seguito di riesame e rinvio nel senso che il termine di cui all’art. 121 quater, n. 1, del regolamento di procedura è sospeso dalla presentazione di una domanda di gratuito patrocinio sino alla data di notifica della presente ordinanza.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) Il sig. M è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
2) L’avv. Jean-Noël Louis è designato quale avvocato rappresentante il sig. M nella causa T‑12/08 P‑RENV‑RX.
3) All’avv. Louis sarà versato un importo corrispondente alle spese di assistenza e rappresentanza del sig. M, sulla base di documentazione giustificativa, nei limiti di EUR 2 000.
Lussemburgo, 11 marzo 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: il francese.
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