Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2009 – EREF / Commissione
(causa T‑40/08)
«Ricorso di annullamento – Rappresentanza tramite un avvocato non avente qualità di terzo – Irricevibilità»
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 22‑34)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4323 def., relativa alla misura C 45/2006 cui la Francia ha dato esecuzione nell’ambito della costruzione di una centrale nucleare ad opera della Areva NP per la Teollisuuden Voima Oy.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
La European Renewable Energies Federation ASBL (EREF) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee.
3)
Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Repubblica francese, della Repubblica di Finlandia, di Greenpeace France e di Greenpeace Nordic.
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