Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 14 novembre 2008 – Transportes Evaristo Molina / Commissione
(causa T‑45/08)
«Ricorso di annullamento – Termini di ricorso – Dies a quo – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Asserita carenza di legittimazione ad agire alla data della pubblicazione – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso (Art. 230, quinto comma, CE; regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 102, n. 1) (v. punti 29‑30)
2. Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore (Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma) (v. punto 30)
3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Legittimazione ad agire – Valutazione esclusiva del giudice comunitario (Art. 230 CE) (v. punto 32)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 aprile 2006, 2006/446/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE (caso COMP/B‑1/38.348 – Repsol CPP) (sunto pubblicato nella GU L 176, pag. 104), che rende vincolanti gli impegni assunti dalla Repsol CPP, adottata ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è luogo a provvedere in merito alla domanda di intervento della Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.
3)
La Transportes Evaristo Molina, SA, è condannata al pagamento delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione.
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