Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 30 settembre 2009 –
Ivanov / Commissione
(causa T‑166/08)
«Responsabilità extracontrattuale – Agenti locali per l’assistenza amministrativa e tecnica – Rigetto della candidatura – Competenza del Tribunale – Preclusione del ricorso di annullamento – Violazione sufficientemente qualificata di una disposizione giuridica che attribuisce diritti ai singoli – Atto del Mediatore europeo – Ricorso in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato sotto il profilo giuridico»
1. Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Domanda di risarcimento di un danno imputabile alla Comunità – Competenza esclusiva del giudice comunitario (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punto 41)
2. Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricorso mirante alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva – Irricevibilità (Art. 235 CE) (v. punti 51‑52)
3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 70‑72)
Oggetto
Ricorso diretto al risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito a causa della decisione della Commissione che rifiutava di assumerlo come agente locale per l’assistenza amministrativa e tecnica presso la delegazione della Commissione a Sofia (Bulgaria).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. Vladimir Ivanov è condannato alle spese.
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