Causa T‑539/08
Etimine SA e AB Etiproducts Oy
contro
Commissione europea
«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — Classificazione, imballaggio ed etichettatura di alcuni borati come sostanze pericolose — Direttiva 2008/58/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 790/2009 — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Adeguamento delle conclusioni — Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona — Insussistenza
(Artt. 230, quarto e quinto comma, CE e 263, quarto comma, TFUE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose
(Art. 230 CE)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. Il Trattato FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre 2009. Per quanto riguarda specificamente la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da una costante giurisprudenza risulta che, da un lato, conformemente al brocardo tempus regit actum, la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine per ricorrere. Ne consegue che, se al momento in cui è stato proposto il ricorso di annullamento, cioè al momento del deposito sia dell’atto introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate dall’art. 230 CE, la questione della legittimazione delle ricorrenti ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati deve essere risolta in base a detta disposizione.
(v. punti 75‑76, 78)
2. Qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui un atto di portata generale, di cui all’art. 230 CE, è stato adottato e in base a criteri propri dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati dal provvedimento in questione, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame. Pertanto, l’esistenza di diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione nell’Unione dei borati provenienti da uno Stato terzo non è idonea di per sé a identificare il titolare di tale diritto, in particolare se altri operatori possono disporre di diritti analoghi.
Non avendo i ricorrenti, operatori che detengono diritti di sfruttamento minerario di borati lesi dall’atto di classificazione di tale prodotto come sostanza pericolosa, né individuato altri operatori che disponevano di diritti analoghi, né precisato i motivi per cui essi potevano costituire, tenuto conto delle loro qualità peculiari, un gruppo ristretto e neppure dimostrato che le classificazioni contestate avevano per oggetto o per effetto di modificare la portata dei diritti esclusivi invocati, o addirittura di impedirne l’esercizio, essi non possono essere considerati individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230 CE, dall’atto contestato.
Infatti, le classificazioni contestate non ledono i diritti esclusivi dei ricorrenti di importare e immettere sul mercato, nell’Unione, le sostanze a base di borato. Il solo fatto che dette classificazioni siano tali da rendere eventualmente più difficile l’esercizio di tali diritti esclusivi non è sufficiente a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, giacché tali classificazioni riguardano, a priori, nello stesso modo tutti gli operatori che esercitano o possono esercitare attività che comportano l’importazione e/o l’immissione sul mercato di sostanze a base di borato nell’Unione, a prescindere dalla circostanza che a tal fine essi dispongano o meno di diritti esclusivi. A tale riguardo, la possibilità che i ricorrenti subiscano uno svantaggio economico – anche grave – a causa delle classificazioni contestate non basta a dimostrare che tali classificazioni li distinguano rispetto a qualsiasi altro operatore esposto a conseguenze analoghe. Infine, la circostanza che un ricorrente sia il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione sarebbe a sua volta inidonea a distinguere il medesimo rispetto agli altri importatori. Infatti, un operatore di dimensioni minori che disponga di diritti di distribuzione analoghi sarà esposto a difficoltà economiche equiparabili, giacché dette classificazioni li riguardano tutti in tale qualità e proporzionalmente in funzione delle loro dimensioni e dell’importanza della loro attività commerciale connessa ai borati.
(v. punti 100‑101, 104‑107)
3. La circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto dell’Unione è tale da contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla disciplina dell’Unione. Per quanto riguarda la direttiva 2008/58 recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, le norme di procedura applicabili che disciplinano l’iter della sua adozione, non prevedono siffatte garanzie procedurali a favore di operatori potenzialmente interessati dal risultato di una procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico. Inoltre, non sono applicabili alla procedura di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa e non possono quindi essere invocati a titolo della partecipazione attiva dei ricorrenti alla procedura gli artt. 6‑10 del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, che concernono la procedura di valutazione dei rischi, diversa da quella di classificazione di una sostanza. Tali disposizioni non sanciscono garanzie procedurali applicabili ai fini della classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548 e 1999/45 e che reca modifica al regolamento n. 1907/2006. Di conseguenza, tali disposizioni non sono idonee a caratterizzare i ricorrenti in relazione alle classificazioni che costituiscono oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE, giacché queste ultime non sono il risultato della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, bensì delle rispettive diverse procedure di adeguamento della direttiva 67/548 e del regolamento n. 1272/2008 al progresso tecnico, nel cui ambito le ricorrenti non dispongono di siffatte garanzie.
(v. punti 109, 112, 114‑116)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
7 settembre 2010 (*)
«Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – Classificazione, imballaggio ed etichettatura di alcuni borati come sostanze pericolose – Direttiva 2008/58/CE – Direttiva 67/548/CEE – Regolamento (CE) n. 790/2009 – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Adeguamento delle conclusioni – Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑539/08,
Etimine SA, con sede in Bettembourg (Lussemburgo),
e
AB Etiproducts Oy, con sede in Espoo (Finlandia),
rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem,
ricorrenti,
sostenute da
Borax Europe Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dall’avv. K. Nordlander e dal sig. S. Kinsella, solicitor,
interveniente,
contro
Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver e D. Kukovec, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Regno di Danimarca, rappresentato dalla sig.ra B. Weis Fogh, in qualità di agente,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale, da un lato, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1), nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di alcuni borati,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore), A.W.H. Meij, M. Vilaras, N.J. Forwood, dalla sig.ra E. Martins Ribeiro, dal sig. O. Czúcz, dalle I. Wiszniewska-Białecka, I. Pelikánová, E. Cremona, I. Labucka, dai sigg. S. Frimodt Nielsen e K. O’Higgins, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il presente ricorso le ricorrenti, la Etimine SA e la AB Etiproducts Oy, contestano la legittimità della classificazione di alcuni borati come sostanze pericolose (in prosieguo: le «classificazioni contestate») contenuta, anzitutto, nell’allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1), e successivamente inserite nell’allegato VI del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1).
2 Le classificazioni contestate sono state introdotte dalla direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 246, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva impugnata»), e sono state riprese, a decorrere dal 25 settembre 2009, nel regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n. 1272/2008 (GU L 235, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato») (in prosieguo, indicati congiuntamente: gli «atti impugnati»).
Contesto normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
3 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
4 L’art. 263, quarto comma, TFUE così recita:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
Direttiva 67/548
5 La direttiva 67/548, come modificata in particolare dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE (GU L 154, pag. 1), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548 per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396, pag. 850), fissa regole relative all’immissione sul mercato di talune «sostanze», definite come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
6 A tal fine, la direttiva 67/548 classifica le sostanze, conformemente al suo art. 4, n. 1, in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2. La classificazione di una sostanza come «pericolosa» nell’allegato I di detta direttiva comporta, quale condizione preliminare alla sua immissione sul mercato, l’apposizione sull’imballaggio di un’etichetta obbligatoria contenente, tra l’altro, i simboli dei pericoli derivanti dall’utilizzo della sostanza e frasi che indicano, da un lato, i rischi specifici derivanti dai pericoli connessi all’uso della sostanza e, dall’altro, i consigli di prudenza relativi al suo impiego.
7 Ai sensi dell’art. 4, n. 3, della direttiva 67/548, nella versione in vigore anteriormente a quella risultante dall’art. 55, n. 2, del regolamento n. 1272/2008:
«L’allegato I contiene l’elenco delle sostanze, classificate in base ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2, con la loro classificazione ed etichettatura armonizzata. L’inserimento di una sostanza nell’allegato I, [che riproduce l’elenco delle sostanze classificate secondo i principi fissati ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo] con la relativa classificazione ed etichettatura armonizzata, è deciso conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 [della menzionata direttiva]».
8 L’art. 4, n. 2, della direttiva 67/548 prevede che «[i] principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche».
9 Il punto 1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 così recita:
«Il presente allegato illustra i criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati di cui all’articolo 4 della presente direttiva (…).
Il presente allegato è destinato a tutti gli interessati ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, ovvero, fabbricanti, importatori o autorità nazionali».
10 Il punto 4.1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 prevede quanto segue:
«Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata ed etichettata in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto ad etichettarla a titolo provvisorio conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente».
11 Ai sensi del punto 4.1.3 dell’allegato VI della direttiva 67/548, «[i]l fabbricante, distributore o importatore è tenuto a presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento sintetico che contenga tutte le informazioni sull’argomento (...)».
12 Al punto 4.1.4 dell’allegato VI della direttiva 67/548 si precisa quanto segue:
«Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all’etichettatura di una sostanza in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato».
13 Il punto 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548 è formulato nei seguenti termini:
«Affinché la classificazione venga rapidamente armonizzata a livello comunitario in conformità alla procedura di cui all’articolo 28 della presente direttiva, gli Stati membri che dispongono di informazioni, fornite dal fabbricante o da altri, che indichino l’opportunità di classificare una sostanza in una delle categorie anzidette devono immediatamente inviarle alla Commissione assieme ad una proposta di classificazione ed etichettatura.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le proposte di classificazione e di etichettatura ad essa pervenute. Gli Stati membri possono rivolgersi alla Commissione per ottenere tutte le informazioni ricevute.
(…)».
Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
14 In virtù dell’art. 28 della direttiva 67/548, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati di detta direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’art. 29 della stessa. Nell’ambito di tale procedura, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23), in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato III al regolamento del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36), la Commissione europea è assistita da un comitato composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Secondo l’art. 5, n. 3, della detta decisione, la Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. L’art. 5, n. 4, prevede invece che se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, viene consultato il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo ne viene informato.
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
15 A decorrere dal 20 gennaio 2009, la direttiva 67/548 è stata parzialmente abrogata, modificata e sostituita dal regolamento n. 1272/2008. Tale regolamento mira, in particolare, a realizzare il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, quale elaborato nell’ambito delle Nazioni Unite (‘considerando’ dal quinto all’ottavo del regolamento n. 1272/2008).
16 Mentre l’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008 dispone che «l’allegato I [della direttiva 67/548] è soppresso», l’allegato VI di detto regolamento, al momento della sua entrata in vigore, non conteneva le classificazioni contestate, la cui procedura di adozione aveva subito un grave ritardo, ma solo le classificazioni introdotte nell’ambito degli adeguamenti anteriori della direttiva 67/548 al progresso tecnico, comprese quelle previste dalla direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1, con rettifica in GU 2004, L 216, pag. 3).
17 A tale riguardo, il cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1272/2008 dispone quanto segue:
«Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese la classificazione e l’etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre, poiché l’applicazione del presente regolamento è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva 67/548(…) restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio, tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato del presente regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle classificazioni al presente regolamento, si dovrebbero evitare le incoerenze nelle classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi criteri».
18 L’art. 36 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze», dispone, tra l’altro, quanto segue:
«1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all’allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l’articolo 37:
a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);
b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).
(…)».
19 In virtù dell’art. 37 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze»:
«1. Un’autorità competente può presentare all’agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di fattori M, ovvero una proposta di revisione.
(…)
2. [I] fabbricant[i], [gli] importator[i] o [gli] utilizzator[i] a valle di una sostanza possono presentare all’agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di fattori M, a condizione che per tale sostanza non vi sia una voce nell’allegato VI, parte 3, in relazione alla classe di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.
(…)
4. Il comitato di valutazione dei rischi dell’agenzia, istituito in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. L’agenzia comunica parere ed eventuali osservazioni alla Commissione.
5. La Commissione, se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, presenta, senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all’inclusione di tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.
Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)
6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica dell’etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza di cui all’allegato VI, parte 3, presentano una proposta (…) all’autorità competente di uno degli Stati membri in cui la sostanza è immessa sul mercato».
20 Ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Adeguamento al progresso tecnico e scientifico»:
«1. La Commissione può modificare (…) gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l’ulteriore sviluppo del [sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)».
21 Secondo l’art. 54 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di comitato»:
«1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(…)
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468(...), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
(…)».
22 L’art. 5 bis della decisione 1999/468, come modificato dalla decisione del Consiglio 17 luglio 2006, 2006/512/CE (GU L 200, pag. 11), disciplina la «procedura di regolamentazione con controllo», nel cui ambito, ai sensi del n. 1 del medesimo articolo, «[l]a Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione». Secondo l’art. 5 bis, n. 3, della menzionata decisione, se le misure previste sono conformi al parere del comitato, la Commissione sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e al Consiglio per controllo e può adottarle solo se entro tre mesi né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti al progetto. L’art. 5 bis, n. 4, di tale decisione stabilisce che, se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo.
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
23 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1), come modificato, prevede, conformemente al suo quarto ‘considerando’, la ripartizione e il coordinamento dei compiti tra gli Stati membri, la Commissione e gli industriali in materia di valutazione dei rischi connessi alle sostanze prodotte, importate e/o utilizzate dagli industriali stessi. Infatti, gli artt. 3 e 4 di detto regolamento prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di tali sostanze di comunicare taluni dati pertinenti in funzione del volume di produzione e di importazione.
24 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 793/93, la Commissione compila degli elenchi di sostanze che richiedono una valutazione prioritaria dei rischi. Per ciascuna di tali sostanze, l’autorità competente di uno Stato membro è designata come relatore ai fini della valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente (art. 10, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
25 A tale riguardo, gli artt. 9, 10, n. 2, e 12 del regolamento n. 793/93 prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di trasmettere eventuali informazioni complementari o di effettuare le prove necessarie per ottenere il dato mancante ai fini della valutazione dei rischi. Alle condizioni previste dall’art. 12, n. 3, di detto regolamento, le prove possono essere effettuate da uno o più fabbricanti o importatori, i quali agiscono a nome di altri fabbricanti e importatori interessati. Inoltre, in virtù dell’art. 9, n. 3, del medesimo regolamento, i fabbricanti e gli importatori possono chiedere al relatore, con domanda motivata, di essere esentati totalmente o parzialmente dalle prove complementari se un determinato elemento d’informazione non è necessario per valutare il rischio oppure se è impossibile ottenerlo. Essi possono anche chiedere un termine più lungo se le circostanze lo esigono.
26 In esito alla sua valutazione del rischio, il relatore può, se del caso, proporre una strategia e misure per limitare i rischi individuati (art. 10, n. 3, del regolamento n. 793/93). Sulla base della valutazione dei rischi e della strategia raccomandata dal relatore, la Commissione sottopone una proposta di risultati della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie nonché, se necessario, una raccomandazione relativa ad una strategia appropriata per limitare tali rischi ai fini della loro adozione conformemente alla procedura di comitato prevista all’art. 15 del regolamento n. 793/93. Sulla base della valutazione dei rischi e della raccomandazione di strategia così adottate, la Commissione decide, se necessario, di proporre misure comunitarie nell’ambito della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata, o nell’ambito di altri idonei strumenti comunitari esistenti (art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
27 Il regolamento n. 793/93 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, con rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»).
28 Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento REACH ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. A tal fine, esso stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati definiti nel suo art. 3, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati (art. 1, n. 2, del regolamento REACH). Infatti, secondo il suo art. 1, n. 3, il regolamento REACH si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente, nonché sul principio di precauzione.
29 In virtù del principio della «commercializzazione solo previa disponibilità dei dati» (no data, no market), stabilito all’art. 5 del regolamento REACH, e degli obblighi previsti agli artt. 6 e 7 di detto regolamento, i fabbricanti e gli importatori la cui produzione o importazione della sostanza considerata sia superiore a una tonnellata all’anno devono notificare e far registrare detta sostanza presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A tal fine, conformemente agli artt. 10 e 13 del regolamento REACH, essi devono presentare un fascicolo tecnico dettagliato contenente informazioni sulla sostanza in questione, comprese quelle relative a fabbricazione, uso, classificazioni e proprietà intrinseche che, ove necessario, devono essere dimostrate da prove adeguate o dai risultati di studi pertinenti.
Fatti all’origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
30 Una delle ricorrenti, la Etimine, è una società di diritto lussemburghese. L’altra ricorrente, la Etiproducts, è una società di diritto finlandese. Le ricorrenti importano nell’Unione sostanze a base di borato provenienti dalle miniere di boro di Emet, Kestelek, Bigadic e Kirka (Turchia), gestite dalla loro società controllante, la Eti Mine Works General Management (in prosieguo: la «Eti Mine Works»), società di diritto turco interamente controllata dallo Stato.
31 La Etimine è il distributore esclusivo di dette sostanze in quindici Stati membri, vale a dire il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La Etiproducts è il distributore esclusivo di tali sostanze in altri sette Stati membri, vale a dire il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.
32 La Repubblica di Turchia dispone di notevoli risorse di boro ed è, dopo gli Stati Uniti d’America, il secondo paese produttore di acido borico nel mondo. La Eti Mine Works, impresa leader a livello mondiale nello sfruttamento del boro, detiene i diritti esclusivi di sfruttamento delle miniere menzionate al punto 30 supra. Tali diritti di sfruttamento le sono stati conferiti in base agli artt. 6 e 24 della legge turca 15 giugno 1985, n. 3213, sullo sfruttamento minerario (T. C. Resmî Gazete n. 18785 del 15 giugno 1985).
33 Nel 2007 la Etimine, in base a un contratto di distribuzione in esclusiva che la vincolava alla Eti Mine Works, ha importato nell’Unione circa 245 500 t di borato, ossia circa 44 000 t di acido borico, 189 000 t di borace pentaidrato e 12 500 t di borace decaidrato. Nello stesso periodo, in base ad un analogo contratto di distribuzione, la Etiproducts ha importato circa 85 700 t di borati nell’Unione. Tali importazioni hanno rappresentato nel 2007 la maggior parte delle importazioni di acido borico, borace decaidrato e borace pentaidrato nell’Unione.
Procedura conclusasi con le classificazioni contestate
34 Il 28 gennaio 1999 la Repubblica francese ha sottoposto alla Commissione una proposta relativa alla classificazione dell’acido borico ai sensi della direttiva 67/548 nella categoria 2 delle sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo, cui corrispondono le frasi R 60 (Può ridurre la fertilità) e R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati), mentre fino ad allora tale sostanza non era stata inserita nella tabella I della direttiva 67/548.
35 Il 10 febbraio 1999 il Regno di Danimarca ha sottoposto una proposta, elaborata per l’agenzia danese per la protezione dell’ambiente danese (Danish Environmental Protection Agency), volta a classificare l’acido borico e il borace decaidrato ai sensi della direttiva 67/548 nella categoria 2 delle sostanze tossiche per la riproduzione, cui corrisponde la frase R 60 (Può ridurre la fertilità), e nella categoria 3 delle sostanze tossiche per lo sviluppo, cui corrisponde la frase R 63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati).
36 Durante la riunione tenutasi dal 15 al 17 novembre 2000, il gruppo di lavoro della Commissione sulla classificazione e sull’etichettatura delle sostanze pericolose presso l’Ufficio europeo delle sostanze chimiche (in prosieguo: il «gruppo di lavoro C & E ») ha raccomandato di classificare l’acido borico ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 3 sia per la fertilità che per lo sviluppo. Per quanto riguarda il borace decaidrato e il tetraborato di disodio anidro, il gruppo di lavoro C & E ha raccomandato una classificazione ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 3.
37 Su domanda della direzione generale (DG) «Ambiente» della Commissione, l’Ufficio europeo delle sostanze chimiche ha riunito esperti specializzati per riesaminare la classificazione dei borati ai sensi della direttiva 67/548 in base alla loro tossicità per la riproduzione. Nel corso della riunione del 5 e 6 ottobre 2004, il gruppo di lavoro della Commissione composto di esperti specializzati in materia di tossicità per la riproduzione ha esaminato varie sostanze a base di borato, fra cui il borace pentaidrato, l’anidride borica, l’acido borico, il borace decaidrato e il tetraborato di disodio anidro, e ha concluso che tali sostanze dovevano essere classificate ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2 sulla base degli studi effettuati sugli animali.
38 Il 4 aprile 2005 si è tenuta una riunione tra le autorità turche, la Etimine e la Commissione, durante la quale le autorità turche hanno contestato la proposta di classificazione delle sostanze a base di borato tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2. A sostegno di tale contestazione, le autorità turche hanno trasmesso alla DG «Ambiente», con lettera 18 maggio 2005, una nota tecnica redatta da tossicologi turchi, che era stata presentata oralmente durante la riunione del 4 aprile 2005, nonché una relazione intitolata «Posizione della Società turca di tossicologia sulla classificazione dell’acido borico e dei borati tra le sostanze tossiche per la riproduzione».
39 Con lettera 8 aprile 2005 indirizzata alla DG «Ambiente», la Etimine ha contestato le conclusioni del gruppo di lavoro degli esperti specializzati e ha chiesto che la Commissione non ne tenesse conto.
40 Durante la riunione dell’8 settembre 2005 il gruppo di lavoro C & E, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità turche, della Eti Mine Works e di tossicologi turchi, ha continuato a dibattere sulla classificazione proposta delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548, prima di decidere di accogliere il parere del gruppo di lavoro degli esperti specializzati e di raccomandare la classificazione di dette sostanze tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2.
41 Con lettera 30 settembre 2005 le autorità turche hanno chiesto alla Commissione di differire la decisione relativa alla classificazione delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548, in particolare fino alla conclusione di vari studi in fase di realizzazione sulla materia.
42 Con lettera 17 ottobre 2005, indirizzata alla DG «Ambiente», la Etimine ha ribadito la sua domanda diretta a ottenere che, in occasione del trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, le sostanze a base di borato non fossero classificate tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2.
43 Con lettera 18 novembre 2005 la DG «Ambiente» ha affermato di aver tenuto in debita considerazione le osservazioni della Etimine e ha risposto su alcuni punti sollevati dalla stessa nella lettera dell’8 aprile 2005.
44 Con lettera 6 febbraio 2006 indirizzata alla Commissione, le autorità turche hanno manifestato il loro dissenso in ordine alla classificazione progettata delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548.
45 Il 16 febbraio 2007 il comitato di cui all’art. 29 della direttiva 67/548, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, della decisione 1999/468 e con il punto 1 dell’allegato III al regolamento n. 807/2003 (v. supra, punto 15), si è pronunciato a favore della proposta della direttiva recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, che ha ripreso la proposta di classificazione delle sostanze a base di borato.
46 Il 21 agosto 2008 la Commissione ha adottato la direttiva impugnata.
47 Le classificazioni contestate, quali risultano dall’allegato 1 G della direttiva impugnata, si presentano, sostanzialmente, come segue:
«Numero della sostanza
Denominazione della sostanza chimica
Classificazione
Etichettatura
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H3BO3 calcolato in base al peso secco (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-008-00-8
triossido di diboro; anidiride borica
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico anidro, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro di e disodio, idrato; (…) acido ortoborico, sale sodico (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R : 60-61
S: 53-45
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. Cat. 2; R60‑61
T
R: 60-61
S: 53-45
(…)
(…)
(…)
(…)»
48 Il 10 agosto 2009 la Commissione ha adottato il regolamento impugnato, in particolare sul fondamento dell’art. 53 del regolamento n. 1272/2008.
49 Con il regolamento impugnato, le classificazioni contestate sono state inserite nell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008 a decorrere dal 25 settembre 2009.
50 Il primo, secondo e terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato così recitano:
«1. L’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (…) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell’allegato VI della direttiva 67/548(…). Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Occorre inoltre sopprimere le voci relative a determinate sostanze.
2. È necessario modificare l’allegato VI del regolamento (…) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’allegato I della direttiva 67/548(…) introdotte dalla direttiva [impugnata] e dalla direttiva 2009/2/CE della Commissione, del 15 gennaio 2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548(…). Le suddette misure costituiscono adattamenti al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (…) n. 1272/2008.
3. Il considerando n. 53 del regolamento (…) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese la classificazione e l’etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva».
51 L’art. 1 del regolamento impugnato dispone, tra l’altro, quanto segue:
«L’allegato VI, parte 3, del regolamento (...) n. 1272/2008 è così modificato:
(1) La tabella 3.1 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato I sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato II sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.1;
(…)
(2) La tabella 3.2 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato IV sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato V sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.2;
(…)».
52 Secondo l’art. 2 del regolamento impugnato:
«1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.
3. Le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2010».
53 Le classificazioni contestate, quali riprodotte negli allegati II e V del regolamento impugnato, si presentano, sostanzialmente, come segue:
«Allegato II
Numero indice
Identificazione chimica internazionale
Classificazione
Etichettatura
Codici di classe e categoria di pericolo
Codici di indicazioni di pericolo
Pittogrammi, codici di avvertenza
Codici di indicazioni di pericolo
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H3BO3 calcolato in base al peso secco (…)
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-008-00-8
triossido di diboro; anidride borica
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico anidro, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro e di disodio, idrato; (…) acido ortoborico, sale sodico (…)
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)».
«Allegato V
Numero d’indice
Identificazione chimica internazionale
Classificazione
Etichettatura
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H3BO3 calcolato in base al peso secco (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-008-00-8
triossido di diboro; anidride borica
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro e [di] disodio, idrato; (…) acido ortoborico, sale sodico (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
(…)
(…)
(…)
(…)»
Procedimento e conclusioni delle parti
54 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
55 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2009, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 7 luglio 2009 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
56 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2009, la Borax Europe Ltd (in prosieguo: la «Borax»), società di diritto inglese attiva nella produzione e commercializzazione dei borati, ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 7 luglio 2009 il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento.
57 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale e ha presentato una domanda di non luogo a statuire a norma dell’art. 113 del medesimo regolamento. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione e su tale domanda il 30 aprile 2009. La Borax ha depositato una memoria di intervento limitata alla questione della ricevibilità il 24 agosto 2009.
58 Nel ricorso introduttivo e nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti, sostenute dalla Borax, chiedono che il Tribunale voglia:
– rigettare l’eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorso ricevibile;
– in via principale, annullare le voci della tabella dell’allegato 1 G della direttiva impugnata relative alle seguenti sostanze:
– acido borico, grezzo naturale (numero d’indice 005-007-00-2);
– triossido di diboro e anidride borica (numero d’indice 005-008-00-8);
– tetraborato di disodio, anidro, acido borico, sale disodico, eptaossido di tetraborato e di disodio, idrato, acido ortoborico e sale sodico (numero d’indice 005-011-00-4);
– tetraborato di disodio decaidrato e borace decaidrato (numero d’indice 005-011-01-1);
– tetraborato di disodio pentaidrato e borace pentaidrato (numero d’indice 005-011-02-9);
– in subordine, annullare le voci della tabella 1 G della direttiva impugnata relative alle seguenti sostanze:
– triossido di diboro e anidiride borica (numero d’indice 005-008-00-8);
– tetraborato di disodio, anidro, acido borico e sale disodico, eptaossido di tetraborato e di disodio, idrato, acido ortoborico e sale sodico (numero d’indice 005-011-00-4);
– tetraborato di disodio decaidrato e borace decaidrato (numero d’indice 005-011-01-1);
– tetraborato di disodio pentaidrato e borace pentaidrato (numero d’indice 005-011-02-9);
– condannare la Commissione alle spese.
59 Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, respingere il ricorso in quanto divenuto privo di oggetto;
– in subordine, dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
60 Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale il 6 e il 30 novembre e l’8 dicembre 2009 le ricorrenti hanno chiesto, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, di essere autorizzate ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi di annullamento per estenderli anche alle classificazioni contestate, quali riprodotte nel regolamento impugnato.
61 Nella loro domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le ricorrenti, sostenute dalla Borax, chiedono, sostanzialmente, che il Tribunale voglia:
– dichiarare ricevibile e fondato il ricorso risultante dall’adeguamento;
– accogliere la loro domanda di poter adeguare le conclusioni e i motivi di annullamento estendendoli alle voci delle tabelle degli allegati II e V del regolamento impugnato corrispondenti alle classificazioni contestate;
– condannare la Commissione alle spese.
62 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2009, la Commissione ha dichiarato che non si opponeva all’adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, pur precisando che ciò presupponeva che la domanda di adeguamento fosse intervenuta prima della scadenza del termine per ricorrere contro il regolamento impugnato.
63 Con lettera 19 novembre 2009, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha informato le ricorrenti della sua decisione di autorizzarle ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi di annullamento.
64 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009, le ricorrenti, sostenute dalla Borax, hanno fatto valere, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che il loro ricorso era in ogni caso ricevibile a seguito dell’entrata in vigore, il 1° dicembre 2009, dell’art. 263, quarto comma, TFUE. Con atto depositato lo stesso giorno, la Commissione ha contestato tale presa di posizione.
65 In forza dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta del suo presidente, il 14 gennaio 2010 il Tribunale ha deciso, sentite le parti in conformità dell’art. 51 del citato regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato (Grande Sezione) ai fini della pronuncia sull’eccezione di irricevibilità.
In diritto
66 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.
67 Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide di statuire, senza aprire la fase orale, con ordinanza motivata.
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
68 La Commissione ritiene che l’art. 263, quarto comma, ultima parte del periodo, TFUE non sia applicabile al caso di specie.
69 Risulterebbe da una costante giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alla situazione del momento in cui viene depositato l’atto introduttivo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 263, quarto comma, ultima parte del periodo, TFUE ai ricorsi proposti prima del 1° dicembre 2009 avrebbe conseguenze arbitrarie a seconda che il Tribunale si pronunci prima o dopo la suddetta data.
70 La Commissione ne deduce che l’art. 263, quarto comma, TFUE si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 novembre 2009. Nella specie, poiché l’atto introduttivo è stato proposto il 5 dicembre 2008 e la domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento è stata presentata prima del 1° dicembre 2009, l’art. 263 TFUE non inciderebbe sul presente procedimento.
71 Le ricorrenti, sostenute dalla Borax, fanno valere che le modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona sono applicabili al presente procedimento. Ciò risulterebbe dalla lettura combinata degli artt. 1 e 19, nn. 1 e 3, lett. a), TFUE. Infatti, nessuna disposizione del Trattato di Lisbona prevederebbe che le norme del Trattato CE continuino a trovare applicazione per un periodo transitorio dopo il 1° dicembre 2009. Pertanto, il giudice dell’Unione sarebbe tenuto ad applicare l’art. 263, quarto comma, TFUE, comprese le condizioni di ricevibilità di un ricorso diretto a contestare la legittimità di un atto regolamentare, ai procedimenti pendenti alla data del 1° dicembre 2009.
72 Di conseguenza, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 263, quarto comma, TFUE, la domanda di annullamento parziale proposta dalle ricorrenti contro gli atti impugnati sarebbe ricevibile senza che esse debbano dimostrare di essere individualmente interessate.
Giudizio del Tribunale
73 Si deve anzitutto rilevare che, per quanto riguarda il regolamento impugnato, il termine di ricorso, ai sensi dell’art. 230, quinto comma, CE, è scaduto il 30 novembre 2009, vale a dire in vigenza del Trattato CE, e che le ricorrenti hanno presentato la domanda di adeguamento delle loro conclusioni e dei loro motivi di annullamento prima di tale data. Pertanto, alla data in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE, il 1° dicembre 2009, ogni eventuale domanda di annullamento proposta contro il regolamento impugnato sarebbe stata in ogni caso irricevibile per violazione del termine di ricorso previsto al sesto comma di detto articolo, che riprende il disposto dell’art. 230, quinto comma, CE. Tali considerazioni valgono a maggior ragione, mutatis mutandis, per la domanda di annullamento parziale della direttiva impugnata presentata il 5 dicembre 2008.
74 Le parti hanno espresso posizioni divergenti sulla questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l’ultima parte di periodo, si applichi al caso di specie ratione temporis. In particolare, le ricorrenti, sostenute dalla Borax, ritengono che le condizioni di ricevibilità modificate ivi previste e concernenti gli atti regolamentari siano immediatamente applicabili e, pertanto, rendano ricevibile la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati senza che esse debbano dimostrare di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate. La Commissione ritiene invece che tale disposizione non si applichi al presente procedimento, dato che la ricevibilità dei ricorsi deve essere valutata in base alle condizioni di ricevibilità vigenti al momento del deposito del ricorso.
75 A questo proposito si deve constatare che il Trattato FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre 2009.
76 Per quanto riguarda specificamente la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da una costante giurisprudenza risulta che, da un lato, conformemente al detto «tempus regit actum» (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1971, causa 12/71, Henck, Racc. pag. 743, punto 5), la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto (sentenza della Corte 8 maggio 1973, causa 60/72, Campogrande/Commissione, Racc. pag. 489, punto 4; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente della Corte 22 febbraio 2008, causa C‑66/08, Kozlowski, Racc. pag. I‑6041, punto 7), e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo (sentenza della Corte 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑3439, punto 23; sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II‑2023, punto 29, e 9 luglio 2008, causa T‑301/01, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II‑1753, punto 37), che può essere regolarizzato solo prima della scadenza del termine per ricorrere (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione, Racc. pag. 3991, punto 8).
77 D’altro canto, la soluzione contraria comporterebbe un rischio di arbitrarietà nell’amministrazione della giustizia, giacché in tal caso la ricevibilità del ricorso dipenderebbe dalla data, peraltro aleatoria, della pronuncia della decisione del Tribunale che conclude il procedimento (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Salumi e a., Racc. pag. 2735, punto 14).
78 Nella specie, al momento in cui è stato proposto il ricorso, cioè quello del deposito sia dell’atto introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate dall’art. 230 CE. Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 76 supra, la questione della legittimazione delle ricorrenti ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati deve essere risolta in base a detta disposizione. Peraltro, anche ammettendo che, nella specie, l’art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l’ultima parte del periodo, potesse conferire alle ricorrenti la legittimazione ad agire di cui erano prive in vigenza dell’art. 230, quarto comma, CE, tale legittimazione non potrebbe essere presa in considerazione per valutare la ricevibilità del presente ricorso, dato che il termine per chiedere l’annullamento degli atti impugnati, ai sensi sia dell’art. 230, quinto comma, CE, sia dell’art. 263, sesto comma, TFUE, era già scaduto il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE.
79 Tale valutazione non è inficiata dalla tesi secondo cui l’art. 263 TFUE farebbe parte delle norme di procedura a proposito delle quali la giurisprudenza ha riconosciuto che, a differenza delle norme di merito o di diritto sostanziale, esse sono generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (sentenze della Corte Salumi e a., cit. al punto 77 supra, punto 9; 9 marzo 2006, causa C‑293/04, Beemsterboer Coldstore Services, Racc. pag. I‑2263, punto 19, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’Orto, Racc. pag. I‑5557, punto 48). Infatti, anche ritenendo che le questioni di competenza giurisdizionale rientrino nell’ambito delle norme di procedura (v., in tal senso, sentenza Dell’Orto, cit., punto 49), è giocoforza constatare che, come risulta dalla giurisprudenza citata supra ai punti 76 e 77, per individuare le disposizioni applicabili sulla cui base valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un atto dell’Unione occorre applicare la massima «tempus regit actum».
80 Ne consegue che l’art. 263, quarto comma, TFUE non è applicabile al presente ricorso.
81 Occorre quindi esaminare se le ricorrenti siano legittimate ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati in forza dell’art. 230, quarto comma, CE.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
82 A sostegno dell’eccezione di irricevibilità e della domanda di non luogo a statuire ai sensi degli artt. 113 e 114 del regolamento di procedura, la Commissione sostiene che l’allegato I della direttiva 67/548, comprese le classificazioni contestate, quali introdotte dalla direttiva impugnata, è stato abrogato, il 20 gennaio 2009, dall’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008, con l’automatica conseguenza che la direttiva impugnata che modifica detto allegato è stata abrogata nella stessa data e non è più produttiva di effetti giuridici. Pertanto, la domanda di annullamento parziale della direttiva impugnata sarebbe divenuta priva di oggetto ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
83 Anche ammettendo che non sia così, la Commissione ritiene che le classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati, non riguardano le ricorrenti né direttamente né individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
84 Le ricorrenti, sostenute dalla Borax, sostengono di essere direttamente e individualmente interessate ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE dalle classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati.
85 Per quanto riguarda il criterio dell’incidenza individuale, le ricorrenti ritengono di essere individualmente interessate dagli atti impugnati a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, le identifica in modo analogo ai destinatari. A tale riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione vari elementi atti a dimostrare tale identificazione.
86 In primo luogo, le ricorrenti sarebbero titolari di diritti esclusivi, lesi dalle classificazioni contestate, relativi all’estrazione di boro in Turchia. In secondo luogo, la Etimine sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione. Le ricorrenti importerebbero la maggior parte delle sostanze a base di borato utilizzate nell’Unione e le loro attività sul mercato interno dipenderebbero dall’importazione e dalla vendita di dette sostanze. In terzo luogo, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente alla procedura conclusasi con l’adozione delle classificazioni contestate. In quarto luogo, esse sarebbero identificabili nel secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata. In quinto luogo, la Commissione avrebbe basato le classificazioni contestate su una valutazione provvisoria dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, in virtù del quale le ricorrenti godono di diritti procedurali.
87 In primo luogo, per quanto riguarda i diritti esclusivi, le ricorrenti ricordano di essere gli unici operatori dell’Unione autorizzati ad importare e commercializzare sul mercato interno le sostanze a base di borato estratte in Turchia. Tali diritti esclusivi sarebbero stati loro accordati prima dell’adozione della direttiva impugnata e le distinguerebbero quindi da tutti gli altri operatori. Orbene, tali diritti sarebbero lesi dall’obbligo di apporre sui prodotti a base di borato etichette recanti un teschio e le frasi R 60 (Può ridurre la fertilità) e R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati), il che equivarrebbe a imporre alle ricorrenti una specificazione tecnica. Inoltre, per effetto della classificazione delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, i prodotti interessati non potrebbero più essere commercializzati al grande pubblico.
88 Le ricorrenti contestano l’argomento della Commissione secondo cui detti diritti esclusivi non riguardano l’Unione. A tale riguardo, la Commissione non terrebbe conto del rapporto particolare tra l’Unione e la Repubblica di Turchia, quale risulta dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963, in virtù del quale il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche con la Repubblica di Turchia costituisce un obiettivo chiave dell’Unione. Inoltre, i diritti esclusivi di sfruttamento minerario di cui godono le ricorrenti sarebbero analoghi a quelli che gli Stati membri accordano in circostanze simili e che fanno parte delle loro tradizioni comuni.
89 Inoltre, secondo le ricorrenti e la Borax, è errato l’argomento secondo cui detti diritti esclusivi non sarebbero atti, congiuntamente a tutti gli altri elementi individualizzanti, a distinguere le ricorrenti rispetto a qualsiasi altro operatore. Infatti, sarebbe stato dichiarato che, qualora l’atto contestato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando tale atto modifica i diritti, ad esempio diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, acquistati da tali persone prima della sua adozione (sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C‑125/06 P Commissione/Infront WM, Racc. pag. I‑1451, punti 71, 72, 75 e 76). Analogamente, nella specie, i diritti esclusivi di sfruttamento minerario e di commercializzazione dei borati in Turchia delle ricorrenti sarebbero preesistenti all’adozione della direttiva impugnata e le classificazioni contestate li assoggetterebbero a nuove restrizioni, che non esistevano nel momento in cui le ricorrenti li hanno acquisiti e ne renderebbero più difficile l’esercizio. I diritti esclusivi sarebbero quindi sufficienti a identificare le ricorrenti come membri del gruppo di 29 società che detengono i diritti di sfruttamento delle miniere di borati lesi dalla direttiva impugnata.
90 In secondo luogo, la Etimine sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione (v. supra, punto 33), con una quota stimata al 56% delle importazioni complessive di sostanze a base di borato nel 2007. Rispettivamente il 72% e il 53% del fatturato della Etimine e della Etiproducts per tale anno proverrebbero dalla vendita nell’Unione di acido borico, di borace decaidrato e di borace pentaidrato. Inoltre, le ricorrenti farebbero parte delle tre società che detengono congiuntamente il 61% delle capacità mondiali di produzione di borati. Tenuto conto del fatto che la loro attività commerciale dipende da tali sostanze, le ricorrenti dovrebbero essere considerate gli operatori maggiormente lesi dalle classificazioni contestate ai sensi della sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I‑2501, punto 17), i cui principi non si applicherebbero solo in materia di dumping (sentenza del Tribunale 12 febbraio 2008, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione, Racc. pag. II‑81, punto 79). Di conseguenza, esse si troverebbero in una situazione particolare che le distinguerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
91 In terzo luogo, quand’anche non disponessero di diritti procedurali in tale ambito, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente, attraverso la Eti Mine Works e lo Stato turco, alla procedura conclusasi con l’adozione delle classificazioni contestate, in particolare sottoponendo alla Commissione vari studi e numerose informazioni, nonché partecipando a varie riunioni con la Commissione e a riunioni del gruppo di lavoro C & E. Benché tale partecipazione attiva non sia idonea di per sé a distinguere le ricorrenti, essa sarebbe una loro qualità intrinseca che, insieme ad altri elementi particolari, le distinguerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore leso dalla direttiva impugnata. Infatti, poiché la Eti Mine Works è interamente controllata dallo Stato turco e controlla, a sua volta, il 100% del capitale delle ricorrenti, la partecipazione attiva della Eti Mine Works e delle autorità turche alla procedura in questione sarebbe pienamente attribuibile alle ricorrenti.
92 In quarto luogo, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a informazioni prodotte dalle ricorrenti, ossia ad uno studio di M. K., relativo alla valutazione dell’esposizione quotidiana degli esseri umani al boro in una zona ricca di tale sostanza. Il 3 luglio 2007 le autorità turche avrebbero sottoposto tale studio alla Commissione, a nome delle ricorrenti, nell’ambito delle loro osservazioni sulla notificazione da parte della Comunità al comitato sugli ostacoli tecnici agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del progetto di trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548. Peraltro, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a studi epidemiologici in corso, compreso quello relativo allo stabilimento della Eti Mine Works situato a Bandirma (Turchia), il cui risultato – che dovrebbe essere prodotto, in particolare, dalle ricorrenti – potrebbe modificare, secondo quanto enunciato dallo stesso ‘considerando’, le classificazioni contestate. A tale riguardo, le ricorrenti e la Borax contestano che il menzionato ‘considerando’ faccia riferimento solo a uno studio condotto in Cina. Esse precisano che, a differenza della direttiva impugnata, gli adeguamenti anteriori della direttiva 67/548 al progresso tecnico non avrebbero fatto riferimento al coinvolgimento del settore industriale. Infine, tali riferimenti dimostrerebbero che le informazioni fornite dalle ricorrenti erano state prese in considerazione nell’ambito del processo decisionale conclusosi con le classificazioni contestate e che tali informazioni, nonché altre che dovevano essere fornite dal settore industriale, comprese le ricorrenti, sarebbero state oggetto di particolare attenzione nella prossima revisione di tale classificazione. Le ricorrenti sarebbero quindi identificate in quanto membri di un gruppo ristretto, composto dai membri del settore industriale, che hanno presentato informazioni pertinenti sulle sostanze a base di borato. Esse si troverebbero quindi in una situazione particolare che le distingue rispetto a chiunque altro.
93 In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che le classificazioni contestate si basano su una valutazione provvisoria dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, nel cui ambito esse hanno fornito informazioni e disponevano di diritti procedurali. In tale contesto, le ricorrenti, in quanto importatori e fabbricanti interessati dalla procedura di valutazione dei rischi prevista da detto regolamento, avrebbero presentato e firmato insieme ad altre società, il 26 marzo 2004, una dichiarazione d’intenti relativa ai rischi connessi alle sostanze prioritarie, vale a dire l’acido borico e il tetraborato di disodio (in prosieguo: la «dichiarazione d’intenti»). Solo quattro società firmatarie della dichiarazione d’intenti, fra cui la Eti Mine Works, sarebbero state interessate da tale valutazione dei rischi. Detta dichiarazione sarebbe intervenuta nella prima fase della valutazione dei rischi, che sarebbe consistita nell’individuazione dei pericoli ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1994, n. 1488, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento n. 793/93 (GU L 161, pag. 3). Essa avrebbe fornito informazioni sulla valutazione dei pericoli delle sostanze interessate per la salute umana ai fini di una valutazione preliminare del rischio da parte dello Stato membro relatore, la Repubblica d’Austria, che aveva anch’esso firmato la menzionata dichiarazione.
94 Le ricorrenti concludono da tutto ciò che le classificazioni contestate eserciteranno un’influenza notevole sulla valutazione dei rischi conseguente alla dichiarazione d’intenti. Infatti, nell’ambito di tale valutazione, il relatore austriaco dovrebbe tener conto della conclusione circa il pericolo di tossicità per la riproduzione e, pertanto, tale conclusione avrebbe un effetto diretto sulla valutazione dei rischi connessi all’acido borico e al tetraborato di disodio. Infatti, la direttiva impugnata inciderebbe sulla partecipazione delle ricorrenti a tale valutazione dei rischi e sulle loro aspettative quanto al modo in cui essa verrà realizzata. Peraltro, la Commissione avrebbe effettuato la propria valutazione provvisoria dei rischi conformemente ai principi previsti dal regolamento n. 1488/94 in occasione dell’esame del criterio della normale manutenzione e utilizzazione previsto dalla direttiva 67/548. Detta valutazione provvisoria avrebbe quindi anticipato la valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93 che doveva essere effettuata dal relatore austriaco sulla base della dichiarazione d’intenti. Le ricorrenti concludono da ciò che la Commissione ha sostituito la propria valutazione a quella del relatore austriaco, che è ancora in corso, e che la direttiva impugnata potrebbe avere un effetto negativo su di essa.
95 Ne conseguirebbe che le ricorrenti si trovano in una situazione particolare che le identifica al pari di un destinatario, giacché, da un lato, attraverso la Eti Mine Works, esse farebbero parte di un gruppo di quattro operatori interessati dalla valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93 e, dall’altro, le classificazioni contestate influenzerebbero tale valutazione dei rischi, che sarebbe stata compromessa da quella già effettuata dalla Commissione.
96 Infine, le ricorrenti, sostenute dalla Borax, negano che il loro ricorso sia rimasto privo di oggetto in seguito all’abrogazione dell’allegato I della direttiva 67/548.
Giudizio del Tribunale
97 Occorre esaminare, in primo luogo, se le ricorrenti siano individualmente interessate, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle classificazioni contestate che figurano negli atti impugnati.
98 Gli atti impugnati, comprese le classificazioni contestate, hanno portata generale, in quanto si applicano a situazioni determinate oggettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone indicate in modo generale e astratto, vale a dire nei confronti di tutte le persone fisiche o giuridiche che producono e/o immettono sul mercato le sostanze in questione. Ciononostante, il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni di essi (sentenza della Corte 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt e a./Commissione, Racc. pag. I‑2903, punto 29; ordinanze del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 29, e 30 aprile 2003, causa T‑154/02, Villiger Söhne/Consiglio, Racc. pag. II‑1921, punto 40; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, punto 19).
99 A tale riguardo, occorre rammentare che chi non è destinatario di un atto può sostenere che questo lo riguarda individualmente, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo qualora tale atto lo concerna a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; e ordinanza della Corte 26 novembre 2009, causa C‑444/08 P, Região autónoma dos Açores/Consiglio, Racc. pag. I‑200* pubblicazione sommaria, punto 36).
100 Peraltro, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato adottato, in base a criteri propri dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenze della Corte 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. pag. I‑5479, punto 60; Commissione/Infront WM, cit. al punto 89 supra, punto 71, e Sahlstedt e a./Commissione, cit. al punto 98 supra, punto 30).
101 Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza Sahlstedt e a./Commissione, cit. al punto 98 supra, punto 31; ordinanza della Corte 8 aprile 2008, causa C‑503/07 P, Saint‑Gobain Glass Deutschland/Commissione, Racc. pag. I‑2217, punto 70).
102 È alla luce di tali principi che va esaminata la ricevibilità del presente ricorso.
103 Le ricorrenti ritengono di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, in base a una serie di qualità peculiari che dovrebbero essere prese in considerazione cumulativamente. In primo luogo, esse fanno valere che le classificazioni contestate pregiudicano la portata e l’esercizio dei loro diritti esclusivi di importare e commercializzare nell’Unione i borati provenienti dalle miniere turche gestite dalla Eti Mine Works. In quanto titolari di tali diritti, esse farebbero parte di un gruppo ristretto di operatori particolarmente interessati, dato che le classificazioni contestate assoggetterebbero tali diritti a nuove restrizioni, rendendone più difficile l’esercizio. In secondo luogo, la Etimine sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione. In terzo luogo, attraverso le autorità turche e la Eti Mine Works, il cui comportamento sarebbe loro imputabile, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente alla procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico conclusasi con le classificazioni contestate. In quarto luogo, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a informazioni prodotte dalle ricorrenti, vale a dire uno studio di M. K. In quinto luogo, le classificazioni contestate sarebbero basate su una valutazione provvisoria dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, nel cui ambito le ricorrenti avrebbero fornito informazioni e disporrebbero di diritti procedurali.
104 In primo luogo, per quanto riguarda i diritti esclusivi invocati dalle ricorrenti, si deve sottolineare che l’esistenza di un diritto quesito o soggettivo, compreso quello conferito da una regolamentazione di carattere generale, la cui portata o il cui esercizio sia potenzialmente interessato dall’atto controverso, non è idonea di per sé a identificare il titolare di tale diritto, in particolare se altri operatori possono disporre di diritti analoghi e, pertanto, trovarsi nella stessa situazione del detto titolare (v., in tal senso, sentenza Sahlstedt e a./Commissione, cit. al punto 98 supra, punti 32 e 34; ordinanze del Tribunale 28 novembre 2005, causa T‑94/04, EEB e a./Commissione, Racc. pag. II‑4919, punti 53‑55, e 11 settembre 2007, causa T‑28/07, Fels‑Werke e a./Commissione, Racc. pag. II‑98*, pubblicazione sommaria, punto 63).
105 Orbene, nella specie, a parte l’argomento generale secondo cui esisterebbero in totale 29 operatori che detengono diritti di sfruttamento minerario di borati lesi dalle classificazioni contestate (v. supra, punto 89), le ricorrenti non hanno né individuato questi altri operatori né precisato i motivi per cui essi potevano costituire, tenuto conto delle loro qualità peculiari, un gruppo ristretto ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 100, che non può più essere ampliato dopo l’entrata in vigore delle classificazioni contestate (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I‑2477, punto 11, e ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T‑213/02, SNF/Commissione, Racc. pag. II‑3047, punti 62 e 63). A maggior ragione, le ricorrenti non hanno neppure dimostrato che, all’interno di tale gruppo di operatori, esse erano interessate in modo particolare dall’ostacolo frapposto ai loro diritti esclusivi in virtù dei quali esse importano e immettono sul mercato sostanze a base di borato nell’Unione, dato che altri operatori di tale gruppo possono essere titolari di diritti analoghi aventi ad oggetto l’importazione e l’immissione sul mercato di tali sostanze provenienti da altri paesi terzi e subire le medesime conseguenze.
106 Le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato che le classificazioni contestate avevano per oggetto o per effetto di modificare la portata dei diritti esclusivi invocati, o addirittura di impedirne l’esercizio, come nelle situazioni all’origine delle sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (Racc. pag. 207, punto 31), e Codorníu/Consiglio, citata al punto 98 supra (punti 21 e 22) (v., in tal senso, ordinanze della Corte 21 novembre 2005, causa C‑482/04 P, SNF/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 40 e 41, e 17 febbraio 2009, causa C‑483/07 P, Galileo Lebensmittel/Commissione, Racc. pag. I‑959, punti 44‑46). Si deve infatti sottolineare che le classificazioni contestate non ledono i diritti esclusivi delle ricorrenti di importare e immettere sul mercato, nell’Unione, le sostanze a base di borato provenienti dalle miniere turche sfruttate dalla Eti Mine Works. Il solo fatto che dette classificazioni siano tali da rendere eventualmente più difficile l’esercizio di tali diritti esclusivi non è sufficiente a identificare le ricorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, giacché tali classificazioni riguardano, a priori, nello stesso modo tutti gli operatori che esercitano o possono esercitare attività che comportano l’importazione e/o l’immissione sul mercato di sostanze a base di borato nell’Unione, a prescindere dalla circostanza che a tal fine essi dispongano o meno di diritti esclusivi (v., in tal senso, sentenza Sahlstedt e a./Commissione, cit. al punto 98 supra, punti 32 e 34; v. anche conclusioni in senso contrario dell’avvocato generale Bot relative a tale sentenza, Racc. pag. I‑2906, paragrafi 116‑119). A tale riguardo, si deve precisare che la possibilità che le ricorrenti subiscano uno svantaggio economico – anche grave – a causa delle classificazioni contestate non basta a dimostrare che tali classificazioni le distinguano rispetto a qualsiasi altro operatore esposto a conseguenze analoghe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 29 giugno 2006, causa T‑311/03, Nürburgring/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑46* pubblicazione sommaria, punti 65 e 66).
107 In secondo luogo, anche ammettendo che la Etimine sia il principale importatore di borati nell’Unione, resta il fatto che essa è solo un operatore fra i tanti interessati dagli atti impugnati per la loro qualità oggettiva di importatori di borati, che si trovano in situazioni analoghe in relazione alle classificazioni contestate. Infatti, un operatore di dimensioni minori che disponga di diritti di distribuzione analoghi sarà esposto a difficoltà economiche equiparabili, giacché dette classificazioni li riguardano tutti in tale qualità e proporzionalmente in funzione delle loro dimensioni e dell’importanza della loro attività commerciale connessa ai borati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 2 marzo 2010, causa T‑16/04, Arcelor/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑211, punto 111). In ogni caso, a tale proposito, i dati, espressi in termini assoluti e in percentuale, prodotti dalle ricorrenti (v. supra, punto 90) non sono sufficientemente analoghi a quelli di altri operatori, quale la Borax, che, secondo quanto da essa affermato, importa nell’Unione anche quantitativi rilevanti di borati provenienti dagli Stati Uniti d’America. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato che l’asserita qualità di principale importatore di borati nell’Unione attribuita alla Etimine fosse idonea a distinguerla, al pari delle ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alle sentenze Extramet Industrie/Consiglio, citata supra, al punto 90 (punto 17), e BUPA e a./Commissione, citata supra, al punto 90 (punti 78 e 79), rispetto a qualsiasi altro operatore che esercita un’attività economica analoga.
108 In terzo luogo, si deve valutare se le ricorrenti possano far validamente valere di essere individualmente interessate a motivo, da un lato, della loro partecipazione attiva e di quella della Eti Mine Works e delle autorità turche alla procedura conclusasi con le classificazioni contestate e, dall’altro, della loro posizione nell’ambito della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93.
109 A tale riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che la circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto dell’Unione è tale da contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla disciplina dell’Unione. Infatti, una volta che una disposizione di diritto dell’Unione impone che per l’adozione di una decisione sia seguita una procedura nell’ambito della quale una persona fisica o giuridica può rivendicare eventuali diritti, fra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui essa gode ha l’effetto di contraddistinguerla ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza Galileo Lebensmittel/Commissione, cit. al punto 106 supra, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
110 Occorre poi precisare che tale individualizzazione viene tuttavia riconosciuta solo se le garanzie procedurali invocate sono quelle previste dalla normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo‑Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 47; ordinanze della Corte 8 dicembre 2006, causa C‑368/05 P, Polyelectrolyte Producers Group/Commissione e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 58, e Galileo Lebensmittel/Commissione, cit. al punto 106 supra, punti 46 e 54; sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑3305, punto 101, e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II‑3495, punto 93). Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la partecipazione attiva del ricorrente ad una procedura, soprattutto qualora essa sia destinata all’adozione di atti di portata generale, è idonea a distinguerlo solo se la partecipazione si basa su tali garanzie procedurali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale 30 gennaio 2001, causa T‑215/00, La Conqueste/Commissione, Racc. pag. II‑181, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata, e 14 dicembre 2005, causa T‑369/03, Arizona Chemical e a./Commissione, Racc. pag. II‑5839, punto 73).
111 Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti stesse riconoscono di non disporre di tali garanzie procedurali in forza della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008.
112 Per quel che riguarda la direttiva impugnata, è sufficiente rammentare che, in realtà, le norme di procedura applicabili che disciplinano l’iter della sua adozione, in particolare i punti 4.1.2 ‑ 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548, non prevedono siffatte garanzie procedurali a favore di operatori potenzialmente interessati dal risultato di una procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico (v., in tal senso, ordinanza 14 dicembre 2005, Arizona Chemical e a./Commissione, cit. al punto 110 supra, punti 72‑80 e giurisprudenza ivi citata).
113 Lo stesso vale per le disposizioni del regolamento n. 1272/2008, in particolare per i suoi artt. 53, n. 1, e 54, n. 3, in combinato disposto con l’art. 5 bis, nn. 1‑ 4, della decisione 1999/468 (v. supra, punti 20‑22), che disciplinano l’adozione del regolamento impugnato. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’art. 37, nn. 2‑4, del regolamento n. 1272/2008 (v. supra, punto 19) prevede il diritto dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle di sottoporre all’ECHA una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza e di ottenere, dopo avere eventualmente presentato osservazioni, un parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Infatti, le eventuali garanzie procedurali previste all’art. 37 del regolamento n. 1272/2008 sarebbero destinate a trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui un’autorità nazionale, ovvero un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle sottoponesse una proposta del genere, ipotesi che non ricorre nel caso specie.
114 Poiché le ricorrenti invocano il loro status procedurale ai sensi del regolamento n. 793/93, si deve rilevare che gli artt. 6‑10 di tale regolamento prevedono, certamente, fra i diritti e gli obblighi procedurali specifici (v. supra, punti 23‑26), la partecipazione attiva degli operatori interessati alla procedura di valutazione dei rischi ai fini dell’elaborazione di un elenco prioritario delle sostanze interessate e di eventuali proposte di strategie o di misure volte, in particolare, a limitare i rischi individuati. Tuttavia, è giocoforza constatare che, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 793/93 non sono applicabili alla procedura di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa e che, dall’altro, la procedura di valutazione dei rischi dei borati – che, come riconoscono le stesse ricorrenti, non si era ancora conclusa ai sensi del’art. 11, n. 2, del medesimo regolamento al momento dell’adozione delle classificazioni contestate – è diversa da quella conclusasi con le classificazioni contestate. Tale valutazione è suffragata dall’art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93, in virtù del quale è solo sulla base della valutazione finalizzata dei rischi e di un’eventuale strategia raccomandata dal relatore che la Commissione può proporre, se necessario, misure comunitarie nell’ambito della direttiva 76/769 o di altri idonei strumenti comunitari esistenti (v. supra, punto 26). Orbene, si deve constatare che tali disposizioni non precisano le condizioni in cui il risultato della valutazione dei rischi può dare luogo a una proposta di classificazione della sostanza interessata ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008, il che dimostra l’autonomia della procedura di valutazione dei rischi rispetto a quella di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa.
115 Le citate disposizioni del regolamento n. 793/93 non sanciscono quindi garanzie procedurali applicabili ai fini della classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008. Esse non stabiliscono neppure un nesso tra la procedura di valutazione dei rischi di una sostanza, da un lato, e quella destinata a una classificazione come sostanza pericolosa, dall’altro, che sia idoneo a far concludere che le garanzie procedurali conferite dal regolamento n. 793/93 sono applicabili nell’ambito di quest’ultima procedura.
116 Di conseguenza, va respinto l’argomento secondo cui tali garanzie procedurali e il loro esercizio nell’ambito della procedura di valutazione dei rischi sono tali da caratterizzare le ricorrenti in relazione alle classificazioni contestate, giacché queste ultime non sono il risultato della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, bensì quello delle rispettive diverse procedure di adeguamento della direttiva 67/548 e del regolamento n. 1272/2008 al progresso tecnico, nel cui ambito le ricorrenti non dispongono di siffatte garanzie.
117 Peraltro, in assenza di garanzia procedurale connessa a queste ultime procedure, non può essere accolto l’argomento secondo cui le ricorrenti sarebbero identificate in quanto hanno partecipato attivamente alle procedure che hanno condotto alle classificazioni contestate. Non occorre quindi pronunciarsi sulla questione se la partecipazione della Eti Mine Work e delle autorità turche a dette procedure possa essere presa in considerazione al fine di valutare la ricevibilità del presente ricorso.
118 In quarto luogo, deve essere parimenti respinta la tesi secondo cui il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe espressamente riferimento a informazioni fornite dalle autorità turche, in particolare allo studio di M. K. A tal riguardo, è sufficiente constatare che, a parte un riferimento ad uno studio cinese in corso, detto ‘considerando’ è molto vago e non precisa né l’identità né la fonte delle informazioni di cui si è tenuto conto durante la procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico. In ogni caso, e a prescindere dalla questione se le ricorrenti, in quanto controllate della Eti Mine Works, che è una società controllata dallo Stato turco, possano far validamente valere questa tesi, non è stato dimostrato che dette informazioni includano lo studio di M. K., né che siano esattamente quelle che le autorità turche hanno presentato nell’ambito della procedura in questione.
119 Date queste circostanze, occorre concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato che, a motivo di una serie di loro caratteristiche peculiari, esse erano individualmente interessate, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle classificazioni contestate contenute negli atti impugnati.
120 Di conseguenza, occorre respingere la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati in quanto irricevibile a norma dell’art. 230, quarto comma, CE.
121 In base a tutto quanto sin qui esposto, senza neppure doversi pronunciare sulla domanda di non luogo a statuire sul ricorso nella parte diretta all’annullamento parziale della direttiva impugnata, il ricorso deve essere respinto integralmente in quanto irricevibile.
Sulle spese
122 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
123 A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Le spese sostenute dal Regno di Danimarca restano pertanto a carico di questo.
124 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, di detto regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti le proprie spese. Nel caso di specie, la Borax, parte interveniente a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti, sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La Etimine SA e la AB Etiproducts Oy sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3) Il Regno di Danimarca e la Borax Europe Ltd sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 7 settembre 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
Indice
Contesto normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
Direttiva 67/548
Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
Fatti all’origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
Procedura conclusasi con le classificazioni contestate
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
* Lingua processuale: l'inglese.
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