Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2010 – Germania / Commissione
(causa T‑571/08)
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Ingiunzione di fornire informazioni – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Decisione della Commissione nell’ambito del procedimento amministrativo di esame di una misura di aiuto con cui si ingiunge allo Stato membro di fornire informazioni – Atto preparatorio (Art. 263 TFUE) (v. punti 22‑23, 31)
2. Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili – Presupposto (Art. 108, n. 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 5, n. 2, 10, n. 3, e 13, n. 1) (v. punti 26, 29, 39‑40)
3. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti che producono effetti giuridici – Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale relativamente ad un aiuto di Stato provvisoriamente qualificato come nuovo aiuto (Artt. 107, n. 1, TFUE, 108, n. 2 e 3, TFUE e 263 TFUE) (v. punti 33‑34)
4. Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune – Possibilità per la Commissione di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili – Limiti (Art. 108, n. 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 13, n. 1) (v. punto 43)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta nella lettera della Commissione del 30 ottobre 2008, recante ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento in materia di aiuti di Stato a favore della Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].
Dispositivo
1)
Il ricorso è dichiarato irricevibile.
2)
La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy