14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/8
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv/Petar Dimitrov Kalinchev
(Causa C-2/09) (1)
(Accise - Tassazione dei veicoli usati - Prelievo sui veicoli usati importati superiore a quello gravante sui veicoli a motore già circolanti nel territorio nazionale - Prelievo dipendente dall’anno di fabbricazione e dal chilometraggio dei veicoli - Nozione di «prodotti nazionali similari»)
2010/C 221/12
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Regionalna Mitnicheska Direktsia — Plovdiv
Convenuto: Petar Dimitrov Kalinchev
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven Administrativen Sad (Bulgaria) — Interpretazione degli artt. 25 e 90, primo comma, del Trattato CE e dell'art. 3, n. 3, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Imposta nazionale (accisa) gravante sugli autoveicoli usati provenienti da uno Stato membro al momento della loro introduzione nel territorio nazionale, superiore all’accisa dovuta sugli autoveicoli nuovi introdotti nel medesimo territorio nazionale, i quali, essendo già in circolazione, non sono più soggetti ad accisa al momento della loro successiva rivendita come veicoli usati — Nozione di «prodotti nazionali similari» — Compatibilità della normativa nazionale con la normativa comunitaria
Dispositivo
1)
L’art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, non trova applicazione in una controversia come quella di cui alla causa principale e non può pertanto ostare all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di un regime di prelievo mediante accisa sugli autoveicoli usati all’atto della loro introduzione nel territorio di uno Stato membro, accisa che non è direttamente dovuta in caso di rivendita di autoveicoli che si trovano già nel territorio di tale Stato membro e per i quali detta accisa è stata già versata in occasione della loro iniziale introduzione nel territorio dello Stato membro, purché detto regime non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.
2)
L’art. 110, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che i veicoli usati importati in Bulgaria devono essere considerati come prodotti similari ai veicoli usati già immatricolati nel territorio di tale Stato e che sono stati importati nel territorio di detto Stato come veicoli nuovi, indipendentemente dalla loro origine.
3)
L’art. 110, primo comma, TFUE osta ad un regime differenziato dell’accisa applicato da uno Stato membro agli autoveicoli in circostanze analoghe a quelle della fattispecie, laddove tale regime gravi in modo diverso sui veicoli usati importati da altri Stati membri e sui veicoli usati già immatricolati nel territorio di detto Stato che sono stati importati in tale territorio come veicoli nuovi.
(1) GU C 55 del 7.3.2009.
Full & Egal Universal Law Academy