27.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/4
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Hava Genc/Land Berlin
(Causa C-14/09) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Art. 6, n. 1 - Nozione di «lavoratore» - Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore - Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti)
2010/C 80/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti
Ricorrente: Hava Genc
Convenuto: Land Berlin
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Berlino (Germania) — Interpretazione dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio d’associazione CEE/Turchia n. 1/80 — Diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di un cittadino turco il cui ingresso nel territorio di tale Stato membro è stato giustificato da un motivo nel frattempo venuto meno e che esercita solo un’attività professionale irrilevante, caratterizzata da un orario di lavoro di 5,5 ore settimanali — Caratteristiche minime richieste perché un rapporto di lavoro possa essere considerato come un “regolare impiego” ai sensi della decisione n. 1/80
Dispositivo
1)
Una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenta un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.
2)
Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.
(1) GU C 102 del 1.5.2009.
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