18.2.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 49/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-28/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Artt. 28 CE e 29 CE - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione - Trasporti - Direttive 96/62/CE e 1999/30/CE - Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci - Qualità dell’aria - Tutela della salute e dell’ambiente - Principio di proporzionalità - Coerenza)
2012/C 49/03
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Schima, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria (rappresentanti: E. Riedl, G. Eberhard e C. Ranacher, agenti, L Schmutzhard, J. Thudium)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente sig.ra I. Bruni, successivamente sig.ra G. Palmieri, agenti, assistite dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries e M. Noort, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 28 CE e 29 CE — Divieto di circolazione per i camion con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci su un tratto dell’autostrada A12 «Inntalautobahn» — Giustificazione di tale divieto sulla base dell’art. 30 CE e della normativa comunitaria relativa alla qualità dell’aria ambiente
Dispositivo
1)
La Repubblica d’Austria, imponendo agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci un divieto di circolazione su un tratto dell’autostrada A 12 nella valle dell’Inn (Austria), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.
2)
La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
3)
La Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 69 del 21.3.2009.
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