14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság — Ungheria) — Nawras Bolbol/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
(Causa C-31/09) (1)
(Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato - Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nei paesi del Vicino Oriente (UNRWA) - Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato - Rigetto dovuto alla non sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 1, sezione A, della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 - Diritto di detto apolide al riconoscimento dello status di rifugiato in forza dell’art. 12, n. 1, lett. a), secondo periodo, della direttiva 2004/83)
2010/C 221/13
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Bíróság
Parti
Ricorrente: Nawras Bolbol
Convenuto: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fövárosi Bíróság (Ungheria) — Interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12) — Apolide di origine palestinese che non ha chiesto la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per l’assistenza e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), la cui domanda di ottenimento dello status di rifugiato è stata negata poiché mancavano le condizioni previste all’art. 1, parte A, della Convenzione di Ginevra — Diritto di tale apolide al riconoscimento dello status di rifugiato sul fondamento dell’art. 12, n. 1, lett. a), seconda frase, della direttiva 2004/83/CE
Dispositivo
Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni Unite diversa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa a detta protezione o a detta assistenza.
(1) GU C 82 del 4.4.2009.
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