14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-37/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Gestione dei rifiuti illegalmente conferiti in discarica - Direttiva 2006/12/CE - Direttiva 80/68/CEE)
2010/C 221/14
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-B. Laignelot, S. Pardo Quintillán e P. Guerra e Andrade, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. J. Lois e P. Lopes, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), che ha codificato la direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, e degli artt. 3 e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20, pag. 43) — Deposito in discarica di rifiuti in cave abbandonate — Cave «dos Limas, dos Linos e dos Barreiras» [Lourosa] — Assenza di controllo
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, non avendo adottato le misure necessarie nel contesto della gestione dei rifiuti illegalmente depositati nelle ex cave di dos Limas e dos Linos, situate nel comune di Lourosa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, che codifica la direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nonché degli artt. 3, lett. b), e 5 della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La Repubblica portoghese sopporta, oltre alle proprie spese, i due terzi delle spese della Commissione europea. La Commissione sopporta un terzo delle proprie spese.
(1) GU C 82 del 4.4.2009.
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