29.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 30/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 novembre 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-47/09) (1)
(Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti di cacao e di cioccolato - Etichettatura - Aggiunta della parola «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all’etichettatura di taluni prodotti)
2011/C 30/02
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e D. Nardi, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (GU L 197, pag. 9) e dell’art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109, pag. 29) — Etichettatura dei prodotti di cioccolato — Aggiunta dell’aggettivo «puro» o della dicitura «cioccolato puro» all’etichettatura dei prodotti di cioccolato non contenenti grassi vegetali diversi dal burro di cacao.
Dispositivo
1)
Prevedendo la possibilità di completare con l’aggettivo «puro» la denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, da una parte, dell’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 giugno 2000, 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana, e, dall’altra, del combinato disposto degli artt. 3, n. 1, di detta direttiva e 2, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 82 del 4.4.2009.
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