30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 — Commissione europea/Irlanda
(Causa C-50/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/337/CEE - Obbligo dell’autorità ambientale competente di realizzare una valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti - Pluralità di autorità competenti - Necessità di garantire la valutazione dell’interazione tra i fattori che possono essere pregiudicati direttamente o indirettamente - Applicazione della direttiva ai lavori di demolizione)
2011/C 130/04
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Irlanda (rappresentanti: D. O’Hagan, agente, G. Simons, SC, e D. McGrath, BL)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Artt. 2, 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) — Obbligo di descrivere e valutare gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui fattori elencati all’art. 3 della direttiva
Dispositivo
1)
L’Irlanda:
—
non avendo trasposto l’art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE,
—
non avendo provveduto affinché, in caso di compresenza di poteri di decisione su un determinato progetto spettanti tanto alle autorità irlandesi incaricate della pianificazione territoriale quanto all’Agenzia per la protezione dell’ambiente, fossero pienamente rispettate le prescrizioni dettate dagli artt. 2-4 della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, e
—
avendo escluso i lavori di demolizione dall’ambito di applicazione della propria normativa di trasposizione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2)
L’Irlanda è condannata alle spese.
(1) GU C 82 del 4.4.2009.
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