3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/9
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2
(Causa C-56/09) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Cittadinanza dell’Unione - Artt. 18 CE e 49 CE - Normativa nazionale in materia di imposte sui redditi - Diritto alla detrazione dall’imposta lorda a concorrenza di una percentuale fissa della totalità delle spese di istruzione - Corso universitario svolto in un altro Stato membro - Imposizione di un limite quantitativo - Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite da università pubbliche nazionali - Imposizione di un limite territoriale - Detrazione entro il tetto massimo fissato per le tasse e i contributi versati per prestazioni analoghe fornite dall’università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente)
2010/C 179/14
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parti
Ricorrente: Emiliano Zanotti
Convenuta: Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interpretazione degli artt. 149 e 151 CE — Normativa nazionale in materia d'imposta sul reddito — Detrazione dall’imposta lorda delle spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria all'estero — Limitazioni
Dispositivo
1)
L’art. 49 CE dev’essere interpretato nel senso che:
—
osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario privato situato in un altro Stato membro;
—
non osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto universitario privato situato in un altro Stato membro nel limite del tetto fissato per le spese corrispondenti previste per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
2)
L’art. 18 CE dev’essere interpretato nel senso che:
—
osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria tenuti da istituti universitari situati nel territorio di tale Stato membro, ma che escluda in termini generali tale possibilità con riguardo alle spese di istruzione universitaria sostenute in un istituto universitario situato in un altro Stato membro;
—
non osta ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per i contribuenti, di detrarre dall’imposta lorda le spese per i corsi di istruzione universitaria sostenuti in un istituto universitario situato in un altro Stato membro nel limite del tetto fissato per le spese corrispondenti previste per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso l’università pubblica nazionale più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
(1) GU C 90 del 18.4.2009.
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