19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court — Regno Unito) — The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry/Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
(Causa C-62/09) (1)
(Direttiva 2001/83/CE - Art. 94 - Incentivi finanziari a favore di ambulatori medici in cui si prescrivono taluni medicinali ai loro pazienti - Autorità pubbliche responsabili del settore sanitario - Medici - Libertà di prescrizione)
2010/C 161/14
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parti
Ricorrente: The Queen su istanza di: Association of the British Pharmaceutical Industry
Convenuta: Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency
con l’intervento di: NHS Confederation (Employers) Company Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell’art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Creazione, da parte di un ente pubblico facente parte del servizio nazionale di pubblica sanità, di un programma di incentivi finanziari a favore degli studi medici che prescrivono ai pazienti un determinato medicinale
Dispositivo
L’art. 94, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a regimi di incentivi finanziari, come quello di cui trattasi nella causa principale, istituiti dalle autorità nazionali responsabili della sanità pubblica per ridurre le loro spese in materia e diretti a favorire, ai fini del trattamento di talune patologie, la prescrizione, da parte dei medici, di medicinali specificamente designati contenenti un principio attivo diverso da quello del medicinale che era prescritto in precedenza o che avrebbe potuto esserlo in assenza di un siffatto regime di incentivi.
(1) GU C 90 del 18.4.2009.
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