3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/10
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 6 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil no 4 — Spagna) — Axel Walz/Clikair S.A.
(Causa C-63/09) (1)
(Trasporti aerei - Convenzione di Montreal - Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati - Art. 22, n. 2 - Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli - Nozione di «danno» - Danni materiali e morali)
2010/C 179/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 4
Parti
Ricorrente: Axel Walz
Convenuta: Clikair S.A.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Mercantil no 4 (Barcelona) — Interpretazione dell’art. 22, n. 2, della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montreal) (decisione del Consiglio 2001/539/CE, GU L 194, pag. 39) — Competenza della Corte — Interpretazione dell’art. 3 del regolamento (CE) 9 ottobre 1997, n. 2027, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285, pag. 1) — Responsabilità dei vettori aerei in relazione al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli — Limite nell’ipotesi di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli — Danni materiali e morali
Dispositivo
Il termine «danno» contenuto all’art. 22, n. 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, che fissa la limitazione della responsabilità del vettore aereo per il danno derivante in particolare dalla perdita di bagagli, deve essere interpretato nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
(1) GU C 102 del 1.5.2009.
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