11.9.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 246/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Belgio) — Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH/Berlaymont 2000 SA
(Causa C-74/09) (1)
(Appalti pubblici di lavori - Direttiva 93/37/CEE - Art. 24 - Cause di esclusione - Obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali nonché di tasse e imposte - Obbligo di registrazione delle imprese offerenti, a pena di esclusione - «Commissione di registrazione» e relative competenze - Esame della validità di certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento delle imprese offerenti straniere)
2010/C 246/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, già ThyssenKrupp Industrieservice GmbH
Resistente: Berlaymont 2000 SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Belgio) — Interpretazione dell'art. 24, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nonché degli artt. 49 CE e 50 CE — Aggiudicazione degli appalti pubblici — Normativa nazionale che consente a un’amministrazione aggiudicatrice, da un alto, di escludere un offerente a causa della sua mancata registrazione in tale Stato, anche se il detto offerente ha presentato attestazioni equipollenti rilasciate dalle autorità di un altro Stato membro e, dall’altro, di sottoporre tali attestazioni ad un esame di validità — Compatibilità di tale normativa con le citate disposizioni del diritto comunitario
Dispositivo
1)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che imponga all’imprenditore stabilito in un altro Stato membro, ai fini dell’attribuzione di un appalto nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice, l’obbligo di disporre, in quest’ultimo Stato membro, di una registrazione relativa all’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 24, primo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, a condizione che tale obbligo non ostacoli né ritardi la partecipazione dell’imprenditore medesimo all’appalto pubblico di cui trattasi, né sia fonte di oneri amministrativi eccessivi ed abbia unicamente ad oggetto la verifica delle qualità professionali dell’interessato, ai sensi di tale disposizione.
2)
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale in base alla quale la verifica dei certificati rilasciati ad un imprenditore di un altro Stato membro dall’amministrazione finanziaria e previdenziale di quest’ultimo Stato membro sia attribuita ad un ente diverso dall’amministrazione aggiudicatrice qualora:
—
tale ente sia composto in maggioranza da persone nominate dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edilizio della provincia di svolgimento dell’appalto pubblico di cui trattasi, e che
—
tale potere si estenda ad un controllo nel merito della validità dei certificati stessi.
(1) GU C 102 dell’1.5.2009.
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