14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/11
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria) — Agra Srl/Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
(Causa C-75/09) (1)
(Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Art. 221, nn. 3 e 4 - Recupero dell’obbligazione doganale - Prescrizione - Atto perseguibile a norma di legge)
2010/C 221/17
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria
Parti
Ricorrente: Agra Srl
Convenuta: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria — Interpretazione dell’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Recupero del debito doganale — Scadenza del termine per comunicare l’importo dei dazi da recuperare in caso di debito sorto a seguito di un atto passibile di un’azione giudiziaria repressiva — Normativa nazionale che prevede la sospensione di tale termine fino a quando è divenuta irrevocabile la sentenza pronunciata in un procedimento pensale instaurato in ragione dell’atto che ha fatto sorgere il debito doganale
Dispositivo
L’art. 221, nn. 3 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale, laddove il mancato pagamento dei diritti tragga origine da un reato, il termine di prescrizione dell’obbligazione doganale inizia a decorrere dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili.
(1) GU C 102 del 1.5.2009.
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