14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Future Health Technologies Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
(Causa C-86/09) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Art. 132, n. 1, lett. b) e c) - Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse - Prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche - Raccolta, analisi e trattamento di sangue di cordone ombelicale - Conservazione delle cellule staminali - Eventuale futuro impiego terapeutico - Operazioni costituite da una serie di elementi e di atti)
2010/C 221/18
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
VAT and Duties Tribunal, Manchester
Parti
Ricorrente: Future Health Technologies Ltd
Convenuti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interpretazione dell’art. 132, n. 1, lett. b) e c) della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzione — Nozione di «ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse» e di «prestazioni mediche» — Servizi di prelievo, trasporto, analisi e conservazione del sangue e delle cellule staminali del cordone ombelicale dei neonati per la destinazione ad eventuali impieghi terapeutici
Dispositivo
1)
Qualora attività consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico mirino unicamente a garantire la disponibilità di una risorsa in vista di un trattamento medico nell’ipotesi incerta in cui detto trattamento divenisse necessario e non, di per sé stesse, a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute, attività siffatte, siano esse considerate nel loro complesso o separatamente, non rientrano né nella nozione di «ospedalizzazione e [di] cure mediche» di cui all’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, né in quella di «prestazioni mediche» contenuta all’art. 132, n. 1, lett. c), di tale direttiva. Potrebbe concludersi diversamente, con riferimento all’analisi del sangue di cordone ombelicale, solo qualora detta analisi mirasse effettivamente a consentire lo svolgimento di una diagnosi medica, il che dovrebbe essere eventualmente verificato dal giudice del rinvio.
2)
La nozione di operazioni «strettamente connesse» all’«ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non include attività, quali quelle di cui alla causa principale, consistenti nell’invio di un materiale di raccolta di sangue di cordone ombelicale dei neonati, nonché nell’analisi e nel trattamento di detto sangue e, se del caso, nella conservazione delle cellule staminali contenute in tale sangue in vista di un eventuale futuro impiego terapeutico cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse e che non è esistente, né iniziato o neanche programmato.
(1) GU C 102 del 1.5.2009.
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