12.3.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 20 gennaio 2011 — General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA/Commissione europea
(Causa C-90/09 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Intese - Settore dei prodotti chimici a base di gomma - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Gruppo di imprese - Responsabilità in solido di una società controllante per le violazioni delle regole di concorrenza commesse dalle sue controllate - Imputazione alla società controllante che si trova al vertice di un gruppo)
2011/C 80/03
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: General Química SA, Repsol Química SA, Repsol YPF SA (rappresentanti: J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e J. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogados)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e E. Gippini Fournier, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (già Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (già Crompton Corporation), General Química SA, Repsol Química SA e Repsol YPF SA (Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma) (GU 2006, L 353, pag. 50), nonché, in subordine, la riduzione della sanzione inflitta alle ricorrenti
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 18 dicembre 2008, causa T-85/06, General Química e a./Commissione, è annullata nei limiti in cui respinge il ricorso della General Química SA, della Repsol Química SA e della Repsol YPF SA, diretto all’annullamento della decisione della Commissione 21 dicembre 2005, 2006/902/CE, relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 del Trattato CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE nei confronti di Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Company Inc. (ex-Uniroyal Chemical Company Inc.), Crompton Europe Ltd, Chemtura Corporation (ex-Crompton Corporation.), General Química, SA, Repsol Química, SA e Repsol YPF, SA (Caso COMP/F/C.38.443 — Prodotti chimici a base di gomma), in quanto, da una parte, il Tribunale non ha esposto le ragioni accolte a sostegno della conclusione secondo cui la comunicazione della Repsol Química SA, che ingiunge alla General Química SA di cessare ogni pratica idonea a costituire una violazione delle regole di concorrenza, era di per sé sola sufficiente a provare che la Repsol Química SA esercitava un’influenza determinante sulla politica della General Química SA non soltanto sul mercato, ma anche per quanto atteneva al comportamento illecito oggetto della decisione 2006/902, e in quanto, dall’altra, il Tribunale ha omesso di esaminare in concreto gli elementi presentati dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA al fine di dimostrare l’autonomia della General Química SA nella determinazione e nell’attuazione della propria politica commerciale.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
Il ricorso proposto dalla General Química SA, dalla Repsol Química SA e dalla Repsol YPF SA dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinto.
4)
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese relative al presente grado di giudizio e la General Química SA, la Repsol Química SA nonché la Repsol YPF SA sono condannate alla totalità delle spese relative al procedimento di primo grado.
(1) GU C 90 del 18.4.2009.
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