21.5.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 152/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 29 marzo 2011 — Anheuser-Busch Inc./Budějovický Budvar, národní podnik, Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-96/09 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 4 - Domanda di registrazione del marchio denominativo e figurativo BUD - Opposizione - Indicazione di provenienza geografica «bud» - Protezione ai sensi dell’Accordo di Lisbona e di trattati bilaterali in vigore tra due Stati membri - Utilizzo nel traffico commerciale - Segno di portata non puramente locale)
2011/C 152/04
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Anheuser-Busch Inc. (rappresentanti: V. von Bomhard e B. Goebel, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Budějovický Budvar, národní podnik (rappresentanti: F. Fajgenbaum, T. Lachacinski, C. Petsch e S. Sculy-Logotheti, avocats), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI e Anheuser-Busch, con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni R 234/2005-2, R 241/2005-2, R 802/2004-2 e R 305/2005-2 della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), recanti rigetto dei ricorsi proposti contro le decisioni della divisione di opposizione che avevano respinto l’opposizione proposta dalla Budějovický Budvar, národní podnik contro la domanda di registrazione del marchio denominativo «BUD» per prodotti classificati nelle classi 32 e 33 — Violazione dell’art. 8, n. 4, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser Busch (BUD), è annullata nella parte in cui il Tribunale, per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 febbraio 2004, n. 422, ha erroneamente affermato, anzitutto, che la portata del segno in questione, che non può essere puramente locale, deve essere valutata unicamente sulla base dell’estensione del territorio di protezione di tale segno, senza tener conto dell’utilizzo di quest’ultimo in tale territorio, in secondo luogo, che il territorio pertinente per valutare l’uso del segno in questione non è necessariamente il territorio di protezione del segno stesso e, infine, che l’uso di questo segno non deve necessariamente verificarsi prima della data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario.
2)
L’impugnazione è respinta per il resto.
3)
Le cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 sono rinviate dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
4)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 113 del 16.5.2009.
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