28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 1o luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o./Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
(Causa C-99/09) (1)
(Servizi di telecomunicazioni - Direttiva 2002/22/CE - Art. 30, n. 2 - Portabilità dei numeri telefonici - Poteri delle autorità nazionali di regolamentazione - Tariffa dovuta dal consumatore - Carattere dissuasivo - Considerazione dei costi)
2010/C 234/17
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Najwyższy
Parti
Ricorrente: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.
Convenuto: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51) — Portabilità dei numeri telefonici — Obbligo per l’autorità di regolamentazione nazionale di prendere in considerazione, nell’esecuzione dell’obbligo di provvedere all’assenza di carattere dissuasivo del corrispettivo che il consumatore deve pagare per l’utilizzazione del servizio di portabilità, i costi sostenuti dagli operatori di telefonia mobile per fornire tale servizio
Dispositivo
L’art. 30, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»), dev’essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale di regolamentazione è tenuta a prendere in considerazione i costi sostenuti dagli operatori delle reti telefoniche mobili relativi all’attivazione del servizio di portabilità del numero nella valutazione del carattere dissuasivo della tariffa dovuta dai consumatori per l’utilizzazione di detto servizio. Tuttavia, essa mantiene la facoltà di fissare l’importo massimo di tale tariffa esigibile dagli operatori a un livello inferiore ai costi sostenuti da questi ultimi, quando una tariffa calcolata unicamente sulla base di detti costi sia tale da dissuadere i consumatori dall’uso dell’agevolazione della portabilità.
(1) GU C 129 del 6.6.2009.
Full & Egal Universal Law Academy