19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Weald Leasing Limited
(Causa C-103/09) (1)
(Sesta direttiva IVA - Nozioni di «pratica abusiva» - Operazioni di leasing effettuate da un gruppo di imprese e dirette a ripartire il pagamento dell’IVA non detraibile)
2011/C 55/08
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti
Ricorrenti: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Convenuta: Weald Leasing Limited
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — The Court of Appeal, Londra — Interpretazione della direttiva 77/388/CEE: Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di operazioni che costituiscono una pratica abusiva — Operazioni di locazione e sublocazione realizzate da un gruppo d’imprese che forniscono servizi ampiamente esentati al fine di distribuire il loro onere d’IVA
Dispositivo
1)
Il vantaggio fiscale derivante dal fatto che una società ricorra ad operazioni di leasing su beni come quelli oggetto della causa principale, invece che all’acquisto diretto di tali beni, non costituisce un vantaggio fiscale il cui ottenimento sarebbe contrario allo scopo perseguito dalle disposizioni pertinenti della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, e della normativa nazionale che traspone tale direttiva, purché le condizioni contrattuali relative a tali operazioni, in particolare quelle riguardanti la fissazione dell’importo dei canoni locativi, corrispondano a normali condizioni di mercato e il coinvolgimento in tali operazioni di una società terza intermediaria non sia atto ad ostacolare l’applicazione delle citate disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Il fatto che tale impresa non effettui operazioni di leasing nell’ambito delle sue normali operazioni commerciali è ininfluente a tale proposito.
2)
Se talune condizioni contrattuali relative alle operazioni di leasing controverse nella causa principale e/o il coinvolgimento di una società terza intermediaria in tali operazioni costituiscono una pratica abusiva, dette operazioni devono essere ridefinite in maniera da ristabilire la situazione quale sarebbe esistita in assenza degli elementi di tali condizioni contrattuali che hanno natura abusiva e/o senza il coinvolgimento di tale società.
(1) GU C 129 del 6.6.2009.
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