20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/8
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Pedro Manuel Roca Álvarez/Sesa Start España ETT SA
(Causa C-104/09) (1)
(Politica sociale - Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile - Direttiva 76/207/CEE - Artt. 2 e 5 - Diritto ad un permesso in favore di madri lavoratrici subordinate - Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato - Madre lavoratrice autonoma - Esclusione del diritto al permesso per il padre lavoratore subordinato)
2010/C 317/14
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Pedro Manuel Roca Álvarez
Convenuta: Sesa Start España ETT SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Interpretazione dell’art. 13 CE e della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2002/73 (GU L 269, pag. 25) — Normativa nazionale che prevede il diritto ad un permesso per allattamento per le madri lavoratrici subordinate ma che può essere utilizzato dalla madre o dal padre sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro — Esclusione ove la madre sia una lavoratrice autonoma e il padre un lavoratore subordinato — Principio della parità di trattamento
Dispositivo
L’art. 2, nn. 1, 3 e 4, nonché l’art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una misura nazionale come quella oggetto della causa principale, la quale prevede che i lavoratori di sesso femminile, madri di un bambino e aventi lo status di lavoratore subordinato, possano beneficiare di un permesso, secondo varie modalità, durante i primi nove mesi successivi alla nascita di tale bambino, mentre i lavoratori di sesso maschile, padri di un bambino e aventi il medesimo status, possano beneficiare del medesimo permesso solamente ove anche la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato.
(1) GU C 141 del 20.6.2009.
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