14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/13
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)/Région wallonne
(Cause riunite C-105/09 e C-110/09) (1)
(Direttiva 2001/42/CE - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente - Direttiva 91/676/CEE - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole - Programmi d’azione relativi alle zone vulnerabili)
2010/C 221/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti
Ricorrenti: Terre wallonne ASBL (C-105/09), Inter-Environnement Wallonie ASBL (C-110/09)
Convenuta: Région wallonne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’État — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1) nonché degli artt. 3, 2 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, pag. 30) — Determinazione dei programmi d’azione vertenti sulle zone vulnerabili designate — Natura e portata dell’obbligo — Necessaria valutazione dell’incidenza del programma di gestione dell’azoto sull’ambiente
Dispositivo
Un programma d’azione adottato in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è, in linea di principio, un piano o un programma ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in quanto costituisce un «piano» o un «programma» ai sensi dell’art. 2, lett. a), di quest’ultima direttiva e include misure il cui rispetto condiziona il rilascio dell’autorizzazione che può essere accordata per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE.
(1) GU C 129 del 6.6.2009.
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