19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/12
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Enosi Efopliston Aktoploïas e a./Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
(Causa C-122/09) (1)
(Trasporto marittimo - Cabotaggio marittimo - Regolamento (CEE) n. 3577/92 - Esenzione temporanea dall’applicazione di tale regolamento - Obbligo degli Stati membri di non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione, disposizioni che possano compromettere seriamente l’applicazione di tale regolamento)
2010/C 161/17
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Enosi Efopliston Aktoploïas e a.
Convenuti: Ypourgos Emporikis Naftilías, Ypourgos Aigaíou
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione degli artt. 1, 2, 4, e 6, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364, pag. 7) — Esenzione temporanea dall’applicazione del regolamento — Obbligo degli Stati membri di non adottare, prima della scadenza del periodo di esenzione, disposizioni tali da compromettere l’applicazione piena e completa del regolamento — Diritto dei singoli di far valere le disposizioni del regolamento al fine di contestare la validità delle disposizioni nazionali aventi tale effetto
Dispositivo
Supponendo che il legislatore greco fosse obbligato, durante il periodo dell’esenzione dall’applicazione in Grecia del regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente l’applicazione del principio della libera circolazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo), ad astenersi dall’adottare disposizioni idonee a compromettere gravemente l’applicazione piena ed effettiva del suddetto regolamento a partire dal 1o gennaio 2004, data in cui tale periodo di esenzione è finito, siffatta applicazione piena ed effettiva non è gravemente compromessa dalla mera circostanza dell’adozione, da parte del legislatore greco nel 2001, di disposizioni contrarie al regolamento in parola, dotate di carattere esaustivo e permanente, in assenza della previsione che esse debbano cessare di essere applicate a partire dal 1o gennaio 2004.
(1) GU C 141 del 20.6.2009.
Full & Egal Universal Law Academy