19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht München — Germania) — Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG/Hauptzollamt München
(Causa C-123/09) (1)
(Tariffa doganale comune - Voci doganali - Classificazione nella nomenclatura combinata dei guanti da equitazione - Voce 3926 - Voce 6116)
2010/C 161/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht München
Parti
Ricorrente: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG
Convenuta: Hauptzollamt München
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht München — Interpretazione dell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificata dal regolamento della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789 (GU L 281, pag. 1) — Prodotto tessile reso ruvido da un lato al solo scopo di rafforzare l’aderenza di uno strato di materiale sintetico — Classificazione nella sottovoce 3926 20 00 della nomenclature combinata
Dispositivo
La nomenclatura combinata che costituisce l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, deve essere interpretata nel senso che guanti da equitazione, come quelli in esame nella causa principale, costituiti da materia tessile resa ruvida su un solo lato e rivestiti da uno strato di materia plastica, dove il supporto tessile è reso ruvido su un lato e il lato irruvidito è successivamente rivestito interamente da una schiuma di poliuretano, la quale ha una funzione essenziale per l’utilizzo dei guanti come guanti da equitazione, devono essere classificati nella sottovoce 3926 20 00 della NC.
(1) GU C 129 del 6.6.2009.
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