19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Smit Reizen BV/Minister van Verkeer en Waterstaat
(Causa C-124/09) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamenti (CEE) nn. 3820/85 e 3821/85 - Trasporti su strada - Obbligo di iscrizione - Periodi di riposo e altri tempi di lavoro - Tempo trascorso per recarsi nel luogo di presa in consegna di un veicolo munito di un apparecchio di controllo - Nozione di «sede dell’azienda»)
2010/C 161/19
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Smit Reizen BV
Convenuto: Minister van Verkeer en Waterstaat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 1 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1) e dell’art. 15 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3821, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) — Interruzioni di guida, periodi di riposo giornaliero e tempi di lavoro — Nozione — Obbligo di registrazione — Tempo impiegato per recarsi nel luogo di presa in consegna del veicolo diverso dalla sede aziendale dell’impresa — Sede dell’azienda — Nozione — Trasporto del conducente effettuato da un terzo
Dispositivo
1)
La nozione di «sede dell’azienda», che figura ai punti 21 e seguenti della sentenza 18 gennaio 2001, causa C-297/99, Skills Motor Coaches e a., dev’essere definita come la concreta sede del conducente, vale a dire l’infrastruttura dell’impresa di trasporto a partire dalla quale egli effettua di regola il suo servizio e alla quale ritorna al termine dello stesso, nell’ambito del normale esercizio delle sue funzioni e senza seguire particolari istruzioni del suo datore di lavoro.
2)
Il fatto che il conducente interessato guidi personalmente sino al luogo in cui deve prendere in consegna un veicolo munito di un apparecchio di controllo, ovvero vi si faccia trasportare da qualcun altro, non ha alcun rilievo per la qualificazione del periodo di trasferimento ai fini della nozione di «riposo» ai sensi dell’art. 1, punto 5, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.
(1) GU C 129 del 6.6.2009.
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