20.11.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 317/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 30 settembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Stadt Graz/Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
(Causa C-314/09) (1)
(Direttiva 89/665/CEE - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Aggiudicazione illegittima - Norma nazionale sulla responsabilità fondata su una presunzione di colpevolezza dell’amministrazione aggiudicatrice)
2010/C 317/17
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Stadt Graz
Convenuti: Strabag AG, Teerag-Asdag AG, Bauunternehmung Granit GesmbH
Con l’intervento di: Land Steiermark
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione degli artt. 1, n. 1, e 2, nn. 1, lett. c), e 7, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33) — Affidamento di un appalto pubblico in conformità a una decisione dell’organo di ricorso avente efficacia vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice — Illegittimità dell’affidamento dell’appalto pubblico a motivo di una violazione della normativa nazionale — Presupposti per un ricorso per risarcimento danni — Principio di effettività
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, la quale subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina sugli appalti pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l’applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo all’amministrazione suddetta, nonché sull’impossibilità per quest’ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali e, dunque, un difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata.
(1) GU C 267 del 7.11.2009.
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