19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Raad van State — Paesi Bassi) — Marc Michel Josemans/Burgemeester van Maastricht
(Causa C-137/09) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione delle merci - Principio di non discriminazione - Provvedimento di un’autorità pubblica locale che riserva l’accesso ai coffeeshop ai residenti olandesi - Commercializzazione di droghe dette «leggere» - Commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti - Obiettivo diretto a contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato - Ordine pubblico - Tutela della sanità pubblica - Coerenza - Proporzionalità)
2011/C 55/09
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Marc Michel Josemans
Convenuto: Burgemeester van Maastricht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE e 49 CE — Turismo della droga — Regolamento di polizia municipale che vieta l’acceso dei non residenti ai coffeeshops che vendono stupefacenti — Ordine pubblico — Disparità di trattamento
Dispositivo
1)
Un gestore di coffeeshop non può, nell’ambito della sua attività consistente nella commercializzazione di stupefacenti non rientranti nel circuito rigorosamente sorvegliato dalle competenti autorità in vista dell’uso per scopi medici o scientifici, avvalersi degli artt. 12 CE, 18 CE, 29 CE ovvero 49 CE per opporsi a una regolamentazione comunale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che vieta l’ammissione di persone non residenti nei Paesi Bassi a tali locali. Riguardo all’attività consistente nella commercializzazione di bevande analcoliche e di alimenti in tali medesimi locali, gli artt. 49 CE e segg. possono essere utilmente invocati da un tale gestore.
2)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che una regolamentazione, quale quella di cui trattasi nella causa principale, rappresenta una limitazione alla libera prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE. Tale limitazione è tuttavia giustificata dall’obiettivo di contrastare il turismo della droga e il disturbo da esso provocato.
(1) GU C 141 del 20.6.2009.
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