30.4.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 130/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già K. Fragkopoulos kai SIA OE/Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
(Causa C-161/09) (1)
(Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative - Uva secca di Corinto - Normativa nazionale diretta alla protezione della qualità del prodotto - Limiti imposti all’immissione in commercio in funzione delle diverse regioni di produzione - Giustificazione - Proporzionalità)
2011/C 130/05
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Symvoulio tis Epikrateias
Parti
Ricorrente: Kakavetsos-Fragkopoulos AE Epexergasias kai Emporias Stafidas, già K. Fragkopoulos kai SIA OE
Convenuta: Nomarchiaki Aftodioikisi Korinthias
in presenza di: Ypourgos Georgias, Enosis Agrotikon Synaiterismon Aigialeias tou Nomou Achaïas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative all’esportazione — Misure di effetto equivalente — Normativa nazionale che distingue le regioni di produzione di uva secca a seconda della qualità della medesima — Divieto di trasporto, trasformazione e commercializzazione dei frutti dell’uva secca della regione B, di qualità inferiore, verso la regione A, di qualità superiore — Divieto di trasporto, trasformazione e commercializzazione nella regione A dell’uva secca di qualità suprema proveniente da una parte determinata di tale medesima regione — Compatibilità con gli artt. 29 e 30 CE
Dispositivo
L’art. 29 CE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede un divieto assoluto di introduzione, immagazzinamento, trasformazione e confezionamento, ai fini dell’esportazione, di uva secca tanto tra le due zone della regione A quanto tra la seconda zona della regione A e la regione B, poiché essa non consente di raggiungere in modo coerente gli obiettivi legittimi perseguiti e va oltre quanto necessario per garantirne la realizzazione.
(1) GU C 153 del 4.7.2009.
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